La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse devono rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, devono:
- designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
- stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati.
- indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.
Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc.
La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione.
Si ricorda che il verificatore può accertare l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità.
Al riguardo Confartigianato si è fatta promotrice di un emendamento che mira ad escludere che possa derivare alcun tipo di responsabilità e di conseguenti sanzioni amministrative a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il Green Pass , ritenendo che le eventuali responsabilità relative ai controlli sulla verifica dell’identità dei soggetti che esibiscono il green pass non possano gravare sugli esercenti ma siano in capo alle preposte autorità pubbliche di controllo.
Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento d’identità, il verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali ed ove questi si rifiutasse può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6 dell’art.13.
Informiamo infine che, oltre all’emendamento sopra descritto, Confartigianato ne ha predisposto un ulteriore che prevede di escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali assimilabili dalla sfera di applicazione dell’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid- 19 ai fini del relativo accesso, nel caso in cui tali eventi si svolgano in spazi aperti in quanto gli stessi favoriscono l’abbattimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
Qui possibile scaricare un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass.