Dal 22 ottobre 2021 è in vigore il cosiddetto “Decreto Collegato”, ovvero il Decreto Legge n. 146/2021, che contiene alcune importanti norme che faranno da complemento alla Legge di Bilancio 2022, da approvare nei prossimi mesi.
Riassumiamo alcune novità fiscali di particolare rilevanza, precisando che potrebbero subire modifiche in sede di conversione del Decreto.Ulteriori proroghe in materia di riscossione
Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) – con riferimento alle rate della c.d. “Rottamazione Ter” e del c.d. “Saldo e Stralcio”, sospese per effetto dell’emergenza COVID – aveva previsto che non si determina l’inefficacia delle definizioni qualora i versamenti vengano integralmente effettuati:
- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate originariamente in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Il nuovo decreto proroga al 30 novembre 2021 la data ultima entro cui procedere al versamento delle rate sospese, per evitare l’inefficacia della “Rottamazione Ter” e del cosidetto “Saldo e Stralcio”.
Per quanto riguarda le cartelle notificate dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, vengono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60) per effettuare il versamento. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Per le rateazioni in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) – ovvero 8 marzo 2020, più volte prorogata fino ad arrivare al 31 agosto 2021 – il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi passa da 10 a 18 mesi (oltre 18 rate non pagate si ha la decadenza dalla rateizzazione concessa).Credito d’imposta ricerca e sviluppo
E’ introdotta la possibilità di “ravvedersi” in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il riversamento spontaneo di quanto indebitamente compensato è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Inoltre, possono sfruttare la sanatoria anche i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso:
- nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, dovrebbe attivarsi mediante l’invio di apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione dovrebbe essere riversato entro il 16 dicembre 2022, con la possibilità di rateizzare l’importo in tre rate (con interessi legali), di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.