Operazioni in contanti: nuovi limiti dal 1° gennaio 2022


Dal 1° gennaio 2022 saranno vietati trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 1.000 euro. 
Per cifre superiori sarà necessario usare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili. L’abbassamento del limite rispetto alla normativa vigente è previsto dal D.L 124/2019. 

Ricordiamo che per la normativa ad oggi vigente:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche”, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro;
  • il trasferimento superiore al predetto limite, “quale che ne sia la causa o il titolo”, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

L’art. 18 co. 1 lett. a) del D.L. 124/2019 ha previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante: dal 1 gennaio 2022 saranno vietati trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro. Per cifre superiori sarà necessario usare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bancomat, carta di credito, assegni, bonifici).

La sanzione prevista per chi effettua e chi riceve pagamenti in contanti sarà pari ad un minimo di euro 1.000 (fino ad euro 50.000).

Si segnala che, come già oggi avviene, le banche, gli istituti di credito, Poste Italiane, etc. continueranno a segnalare all’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia (Uif) le operazioni in contante (es. prelievi) pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più operazioni.