Appalti pubblici: in arrivo 100 milioni dal Fondo adeguamenti caro materiali per compensazioni alle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 finalizzato a definire le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture.

Il fondo, che ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, è stato creato appositamente per consentire i ristori alle imprese, dovuti ai rincari eccezionali dei prezzi di molti materiali dell’edilizia verificatisi nel primo semestre dell’anno, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non dispongano di proprie risorse. Per mettere in moto il meccanismo delle compensazioni si attende però ancora il Decreto Ministeriale sulle rilevazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021,che dovrebbe essere emanato dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili entro la metà del mese di novembre.

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto, il Fondo di 100 milioni è ripartito tra 3 categorie di imprese – piccole, medie e grandi – nel seguente modo:

• 33 milioni sono assegnati alle grandi imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln);

• 33 milioni alle imprese di dimensione media: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA dalla III alla VI classifica (da euro 1 mln a 10,3 mln);

• 34 milioni alle piccole imprese: intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un’attestazione SOA fino alla Classifica II (516 mila di euro).

Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato. Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.

Le richieste di compensazione da parte delle imprese andranno inviate entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto dei prezzi, a pena di decadenza.

Il decreto sul Fondo all’art. 2, comma 2, detta invece le regole del gioco per ciò che riguarda le stazioni appaltanti: queste sono tenute, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – una richiesta di accesso al fondo per le istanze di compensazione pervenute.

L’assegnazione delle risorse alle amministrazioni richiedenti sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.