Al via l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate

La Commissione Europea ha dato il via libera all’autorizzazione prevista per concedere ai datori di lavoro la fruizione della riduzione contributiva per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di donne disoccupate e/o svantaggiate effettuate nel 2021.Il quadro normativo e la istruzioni operative dell’Inps

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha previsto all’articolo 1, comma 16, che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la Circolare 32/2021 ed i successivi messaggi n. 1421 e n. 3809, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, con eccezione delle imprese operanti nel settore finanziario (con codici Ateco rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66).

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, ai datori di lavoro con rapporti di lavoro oggetto dell’agevolazione è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo va ridotto in proporzione alle ore stabilite nel contratto di lavoro.

L’esonero spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Con riferimento alla durata, l’Inps ha precisato che spetta:

  • fino a 12 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo indeterminato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

I requisiti soggettivi delle lavoratrici che possono essere assunte con l’agevolazione contributiva sono i seguenti:

  • almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione);
  • di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il requisito della residenza s’intende soddisfatto per le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, i.e. tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % (per l’anno 2021, occorre fare riferimento al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 234 del 16 ottobre 2020);
  • di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il diritto del datore di lavoro a beneficiare dell’esonero è subordinato, oltre al verificarsi dell’incremento occupazionale netto e al rispetto dei principi generali in materia di incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, trattandosi di un aiuto di matrice europea nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia durante l’emergenza COVID – come altre tipologie di esonero (ad esempio: under36, sgravio INPS straordinario per agricoli, esonero per aziende del turismo e pubblici esercizi), i datori di lavoro possono fruire degli aiuti entro i massimali previsti dal cosiddetto Temporary Framework:

  • 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.

Domanda e fruizione

Per la fruizione dell’esonero, occorre effettuare una comunicazione preventiva comunicazione all’INPS.

In particolare, sarà necessario utilizzare le procedure e il modulo “92-2012” già in uso per la richiesta della riduzione contributiva prevista dalla Legge n. 92/2012, nella sua versione aggiornata a far data 11 novembre 2021.

Relativamente alle modalità di esposizione dell’esonero totale, l’istituto ha fornito specifiche indicazioni istituendo appositi elementi da valorizzare all’interno del flusso Uniemens. Le operazioni di recupero degli arretrati potranno essere effettuate esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2021, e gennaio 2022.