È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, che proroga al 30 giugno 2022 la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi in scadenza al 31/12/2021.
I prodotti che alla data del 1° luglio 2022 risulteranno già immessi in commercio sebbene privi di etichettatura potranno comunque essere commercializzati fino a esaurimento scorte.
Viene affidato al Ministero della transizione ecologica il compito di superare, le criticità operative sinora riscontrate, approvando le linee guida CONAI, con apposito decreto entro gennaio.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano quindi la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo.
L’impresa deve comunque:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;
b) prestare apposita fideiussione (o appendice alla fideiussione già prestata) a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e il 29 giugno 2022 per i casi previsti (ovvero per le iscrizioni nelle categorie 1 – relativamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi 5, 8, 9 e 10);
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.