Le regole per la protezione dal virus COVID 19 sono cambiate il 1°maggio 2022 per la maggior parte delle situazioni sociali, compreso il lavoro. Per i lavoratori del settore privato viene riconfermato l’obbligo di mascherina fino al 30 giugno 2022.
Uso mascherina nei luoghi di lavoro privati
Il ministro della Salute ha emanato l’ordinanza con le nuove regole per l’utilizzo della mascherina per le situazioni sociali di assembramento come trasporto pubblico, spettacoli, eventi sportivi al chiuso.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro del settore privato, i Ministeri del lavoro, dello Sviluppo economico, della Salute , Inail e parti sociali si sono incontrate il 4 maggio e hanno concordato di “ritenere operante il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione”, il protocollo prevede l’utilizzo delle mascherine chirurgiche.
L’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche riguarda :
- sia i luoghi di lavoro al chiuso
- che all’aperto
Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati si sono dati un nuovo appuntamento al 30 giugno, occasione in cui verrà riconsiderata la situazione dei contagi e della pandemia .
GREEN PASS
Come previsto dal decreto “Fine emergenza COVID” n. 24 del 24 marzo 2022 il 30 aprile è scaduto il termine dell’obbligo di esibire il green pass, base e rafforzato, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I LAVORATORI
I decreti di emergenza che si sono succeduti nel 2021 avevano previsto anche l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie di lavoratori
- personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
- personale socio.sanitario delle RSA :
- tutto il personale della scuola,
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
- personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
- tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
- personale degli Istituti penitenziari
- lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi pubblici e privati
Il decreto 1 2022 ha introdotto una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro che viene irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.
ATTENZIONE l’ obbligo di vaccinazione non è decaduto dal 1 maggio e resta in vigore, con scadenze differenziate:
- FINO AL 15 GIUGNO per docenti di scuola e università, personale scolastico amministrativo, personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lavoratori sopra i 50 anni
- FINO AL 31 DICEMBRE per personale sanitario e delle RSA.