Con decreto dirigenziale n.324 del 29 luglio 2022 (scaricabile in allegato alla presente), la Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto del MIMS ha reso note le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per mitigare gli effetti degli aumenti eccezionali del costo del gasolio che le stesse imprese hanno subito in relazione ai consumi riferiti al primo trimestre 2022.
Il decreto stabilisce che le risorse pari a 496.845.000 milioni sono destinati alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda che sono impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.
Le risorse stanziate sono assegnate alle imprese nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, nei limiti di quanto approvato dalla Commissione Europea.
Il decreto sottolinea come il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta pari al 28% avverrà attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero.
Proprio per questo invitiamo tutte le imprese a monitorare costantemente il sito del MIMS.
La piattaforma informatica sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura. In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il termine di 30 giorni.
Le domande per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Alla piattaforma si potrà accedere esclusivamente tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, si potrà procedere con l’inserimento della domanda, unica per ogni azienda. È prevista inoltre l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.
L’utente che accede alla piattaforma deve selezionare il soggetto per cui intende operare, ovvero:
- sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
- aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.
Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza.
Le domande, inoltre, devono contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al primo trimestre dell’anno 2022 ed il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:
• area inserimento istanza;
• area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.
Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
• inserire una istanza;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
• inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.
Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria. I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori.
I file da allegare alla domanda, così come indicato nel modello pubblicato sul sito istituzionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dovranno contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:
FILE FATTURE (UNA RIGA PER OGNI FATTURA INDICATA):
• Identificativo SDI fattura;
• Tipo fattura (CARB/NO CARB);
• Importo fattura;
• Importo a rimborso (quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell’importo fattura).
FILE TARGHE (UNA RIGA PER OGNI TARGA INDICATA IN FATTURA):
• Identificativo SDI fattura;
• Targa;
• Contratto di noleggio (SI/NO);
• Codice paese automezzo.
Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
TRASMISSIONE DI DATI
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua tramite Consap S.p.A. la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Consap S.p.a trasmette l’esito di tali verifiche al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai fini dell’emanazione di un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale Consap provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti). CONSAP S.p.A. restituisce l’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti alla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite Consap S.p.A., trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
Infine, nel decreto è sottolineato la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Si rimanda al sito istituzionale del MIMS per poter consultare i file di esempio per l’invio delle fatture e delle targhe https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di-erogazione