Nei mesi estivi il Governo ha introdotto ulteriori misure in favore di lavoratori e imprese, di seguito le principali novità:
1) Incremento a 600,00 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, limitatamente al periodo d’imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo per tutto l’anno).
In deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
– dell’energia elettrica,
– e del gas naturale,
entro il limite complessivo di euro 600,00.
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, viene dunque previsto dalla legislazione un importo pari a 600,00 euro a titolo di fringe benefit aziendali, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.
2) Riduzione del cuneo fiscale dell’1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, che si aggiunge all’esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno.
Nello specifico il Decreto Aiuti-bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo del’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori:
a) con una retribuzione imponibile fino a 35.000,00 euro
b) e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno.
Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto nello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.
3) Lavoro agile (smart working).
Lo scorso 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 122 del 4 agosto 2022, (cd. Decreto Semplificazioni) che modifica, tra l’altro, la normativa sul lavoro agile.
In particolare il nuovo testo normativo stabilisce che a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori, e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
L’unica semplificazione introdotta è quella relativa alla possibilità di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni rese in modalità agile, secondo modalità individuate con il citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza più la necessità di allegare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori (accordi che, però, al contempo, tornano a essere necessari per l’attivazione del lavoro agile).
Quindi dal 01/09/2022 non vi sarà più la possibilità di effettuare il lavoro agile in forma semplificata (senza alcun genere di accordi) per qualsiasi “genere” di lavoratori dipendenti (salvo modifiche in fase di conversione in Legge del Decreto).
4) Estensione del “bonus 200 euro” ai lavoratori attualmente non coperti.
Nello specifico è previsto che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura contributiva.
5) Decreto trasparenza.
Per effetto del D.Lgs. n. 104/2022, l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore tutte le informazioni principali relative al rapporto di lavoro, ordinariamente trasposte nella “dichiarazione di assunzione”, è stato profondamente modificato, imponendo numerosi nuovi obblighi alle imprese e ai professionisti.
Ambito di applicazione soggettivo
Poiché la riforma è entrata in vigore il 13 agosto, si applicherà ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data.
Riguardo al contenuto dei nuovi obblighi, si integra l’elenco delle informazioni da fornire, in modo puntuale:
Sanzioni
Le sanzioni sono riscritte in peius: in caso di incompleta o omessa indicazione delle informazioni possono variare, a seconda della violazione, da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato.
Tali sanzioni sono irrogate dall’INL (Ispettorato Nazionale Lavoro), su denuncia del lavoratore e previo accertamento ispettivo.
6) Congedo parentale (ex maternità facoltativa).
La nuova articolazione dei congedi parentali indennizzabili prevede che:
– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi);
– sale a 12 anni l’età del bambino/l’ingresso del minore, entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale indennizzato;
– durante la fruizione del congedo maturano i ratei di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.