Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 1° gennaio 2023 la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio) contenente numerosi interventi in materia di lavoro.
Ricordando che (come di consueto) per l’applicazione effettiva delle delle varie disposizioni sarà necessario attendere le circolari degli enti, proponiamo un riassunto delle principali novità:
Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1 c. 281): Anche per l’annualità 2023, con alcune variazioni rispetto al 2022, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) pari a:
2% con retribuzione imponibile inferiore ad € 2.692;
3% con retribuzione imponibile inferiore ad € 1.923.
Per l’applicazione sarà necessario attendere la circolare INPS di prossima pubblicazione.
Smart working lavoratori fragili (art. 1 c. 306): Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Prestazioni occasionali accessorie – Voucher lavoro (art. 1 c. 342 e ss.):
Aumenta da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Resta confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore;
Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: è ammesso infatti il ricorso ai Voucher ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rispetto ai precedenti 5)
La disciplina ora si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili di cui al codice ATECO 93.29.1.
Regime sperimentale per il settore agricolo: per il biennnio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, con soggetti pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.
Nulla cambia dal punto di vista del valore orario dei Voucher e delle procedure di registrazione sul sito INPS
Congedo parentale (art. 1 c. 359 ): Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità (maternità obbligatoria) o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino.
Assunzioni agevolate – sgravio contributivo per assunzione percettori di reddito di cittadinanza (art. 1 c. 294): L’assunzione a tempo indeterminato di un soggetto percettore di reddito di Cittadinanza da diritto all’esonero del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi Inail), per un periodo massimo di 12 mesi e fino ad un massimo di € 8.000,00. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.
Assunzioni agevolate – sgravio contributivo per assunzione di giovani under 36 (art. 1 c. 297): le regole che disciplinano la fruizione dell’incentivo sono le medesime dell’incentivo previsto per lo scorso biennio, pertanto sono agevolate le assunzioni di giovani:
che non hanno compiuto i 36 anni di età;
e che non hanno mai auto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro:
che effettuano assunzioni a tempo indeterminato
che effettuano trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.
che nei 6 mesi precedenti l’assunzione, e nei 9 mesi successivi alla stessa, non proceda a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi Inail), per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le regioni del Sud Italia) e fino ad un massimo di € 8.000,00. Anche in questo caso, come anche nel biennio 2021 – 2022, l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.
Assunzioni agevolate – sgravio contributivo per assunzione di donne (art. 1 c. 298): viene confermato anche l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei seguenti requisiti:
almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato, che per le assunzioni a tempo determinato, nonché per le trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato. L’importo dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (anche in questo caso ad esclusione dell’Inail) nella misura massima di € 8.000,00 all’anno; la sua durata è differente a seconda dalla tipologia di assunzione:
12 mesi rapporti a tempo determinato;
18 mesi rapporti a tempo indeterminato
L’efficacia della misura, come anche per le precedenti agevolazioni, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.
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