Domande e risposte su Covid-19 e lavoro

Con l’esponenziale aumento delle positività al Covid-19 si sono susseguiti una serie di provvedimenti per gestire le casistiche possibili; in questo articolo ricapitoliamo le misure salienti, utili ad inquadrare gli scenari con cui le imprese potrebbero essere costrette a confrontarsi.

Cosa fare nel caso in cui vengano rilavati all’interno dell’azienda dipendenti con sintomatologia riconducibile ad infezione da covid-19 (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite)?

Il datore di lavoro, o un suo delegato, comunicherà tempestivamente al medico competente la situazione, indicando anche i contatti lavorativi. Sarà lo stesso medico competente a prendere contatti con l’ATS. Il lavoratore, invece comunicherà la sintomatologia al proprio medico di medicina generale. Il Medico Competente, resta la figura di collegamento tra il datore di lavoro e l’ATS . Lo stesso criterio di segnalazione, da parte del datore di lavoro al medico competente e da parte del lavoratore al medico di medicina generale, deve essere rispettato nel caso in cui qualche soggetto abbia avuto un contatto stretto con casi di positività al Covid19. La procedura sopra descritta, si applica a tutte le persone presenti in azienda.

Cosa fare nel caso di un positivo asintomatico?

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Cosa fare nel caso di positivi sintomatici?

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Cosa fare nel caso di casi positivi a lungo termine?

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi

Cosa fare nel caso di contatti stretti con asintomatici?

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Cosa si intende per contatti stretti?

Bisogna fare riferimento alla Tabella 1 del rapporto dell’istituto Superiore di Sanità n. 53/2020, che individua i seguenti casi:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

Qual è la differenza tra quarantena ed isolamento?

La quarantena riguarda la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione della malattia, che potrebbero essere state esposte al Covid 19, con l’obiettivo di monitorare la comparsa di sintomi e di identificare eventuali nuovi casi. Per quanto riguarda l’isolamento, invece, vengono presi in considerazione i casi di documentata infezione da SARS-Cov-2, con conseguente separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambienti e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena è considerata malattia?

La quarantena a seguito di infezione da virus non è considerata automaticamente e sempre malattia. Secondo l’INPS “non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1 DL 18/2020) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2 DL 18/2020) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione“. Ovviamente, ciò vale per quelle attività che consentono il cosiddetto “lavoro agile”, mentre per i lavoratori impossibilitati a lavorare da casa (per le caratteristiche della mansione) devono sussistere due requisiti fondamentali per il riconoscimento della malattia:

  1. il lavoratore, per le caratteristiche della mansione, non possa svolgere la propria attività da casa;
  2. vi sia una certificazione da parte dell’autorità di sanità pubblica. Il combinato di queste due condizioni configura l’incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro e quindi fa scattare l’indennizzo economico da parte dell’Inps per le giornate perse.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

  1. Misurazione della temperatura
  2. Obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie;
  3. Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, ad eccezione di casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito l’isolamento rispetto a persone non conviventi;
  4. Restano confermati ed in vigore i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative ed economiche sottoscritti tra il governo e le parti sociali il 24 aprile 2020.

Fonti: