E’ stato pubblicato sulla G.U. il cosiddetto “DL Ristori” (DL n. 137 del 2020) che contiene una serie di misure a sostegno delle attività produttive e dei lavoratori che, a seguito dell’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020, hanno subìto una sospensione dell’attività.
Confartigianato è intervenuta nel corso degli incontri propedeutici all’emanazione del citato DL per sostenere la necessità che le gravi limitazioni imposte alle attività economiche siano effettivamente mirate al contrasto efficace alla diffusione della pandemia, che a tali attività siano destinati interventi di ristoro del danno congrui e che tali interventi siano immediati. Queste sono state le richieste espresse anche nel corso dell’incontro di martedì mattina con il Presidente Conte e i Ministri Gualtieri e Patuanelli a cui ho partecipato insieme al nostro Presidente dell’Alimentazione, Massimo Rivoltini.
L’articolo 1 del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori economici, aventi come attività prevalente una di cui ai codici ATECO contenuti in apposita tabella allegata al decreto, colpiti dalle limitazioni introdotte al fine di contenere i contagi da Covid-19. Per rendere più rapida la corresponsione delle somme (annunciata già per la metà di novembre) viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, apposita istanza secondo i termini e le modalità che saranno individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice ATECO in apposita tabella allegata al provvedimento (i ristori, ad esempio, vanno da un minimo del 100% del contributo a fondo perduto per il trasporto taxi e noleggio da rimessa con conducente, 150% per bar, gelaterie e pasticcerie, 200% per i ristoranti e 400% per le discoteche).
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
La norma estende, alle imprese operanti nei settori di attività specificamente individuate attraverso codici ATECO (sono i medesimi settori interessati dal nuovo contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1), ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Si ricorda che il citato credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo ovvero al 30% dei canoni per affitto d’azienda.
Cancellazione della seconda rata IMU
La norma introduce l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che operano nei medesimi settori interessati dal nuovo contributo a fondo perduto (art. 1) e dall’estensione del credito d’imposta per le locazioni non abitative (art. 8).
Proroga del termine di presentazione del modello 770
Viene prorogato al 30 novembre il termine di presentazione del modello 770/2020.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.
Le 6 settimane di trattamento sono concesse solo previa autorizzazione del secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del DL 104/20, e a prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre ecc.); salvo che per questi ultimi datori di lavoro, i trattamenti in esame sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:
- 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);
- 18% in caso di fatturato non in calo.
Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20% ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza come stabilito dalla precedente decretazione, è mantenuto alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività (e in fase di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). È stato inoltre previsto lo slittamento del termine di presentazione delle domande relative ai periodi iniziati nel mese di agosto dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.
In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati.
Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021. In particolare, fino a tale data:
- è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;
- in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività di impresa;
- accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne
sia disposta la cessazione.
Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3, DL 104/20, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021. A modifica della vigente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla frazione del beneficio non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.
Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown
Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
La sospensione dei termini trova applicazione con riferimento alle imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle rientranti nei codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto, i cui dati verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e all’INAIL al fine della concessione della sospensione.
La ripresa dei versamenti sospesi è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo p.v.
Scuola e misure per la famiglia
La norma amplia l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del Decreto Agosto (DL n. 104/2020) estendendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile in caso di quarantena obbligatoria del figlio minore di 16 anni (in luogo dei 14 anni finora previsti) disposta non solo a seguito di contatto con casi positivi verificatisi in ambito scolastico, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Con riferimento alla fruizione del congedo parentale straordinario, nel caso di impossibilità di ricorrere allo smart working e comunque in alternativa allo stesso, la norma riconosce la possibilità di richiedere tale congedo per i figli minori di 14 anni anche nel caso di sospensione della didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.