La Lombardia, a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute firmata ieri, risulta ufficialmente “zona rossa”fino al 20 novembre; a quel punto in base ai dati della pandemia si valuterà nuovamente la zona di appartenenza. Le nuove disposizione, per dar modo di organizzarsi a tutti, entreranno in vigore da domani 6 novembre fino al 3 dicembre.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione Lombardia, nonché all’interno del medesimo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ritorna in vigore l’uso dell’autocertificazione per gli spostamenti (potete scaricarla e stamparla qui). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ci si può spostare tra comuni per quali ragioni di necessità? Riportiamo l’articolo 2 comma 4 del Dpcm del 3 novembre 2020:
“è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”
Essendoci molta confusione rispetto all’interpretazione della norma rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni da parte delle autorità competenti per capire se ci si potrà spostare in altri comuni per usufruire dei vari servizi.
Vediamo nello specifico le attività d’impresa consentite o meno fino al 20 novembre 2020.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono consentite solo le seguenti attività:
- Lavanderia e tintorie;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- Altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM
Sono sospese tutte le attività diverse da quelle individuate (ivi compresi i saloni di estetica). Bisogna esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentite:
- le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La misurazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Bisogna esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (non quelle all’ingrosso), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, nonché quelle elencate nell’allegato 23 del DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari).
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. È fatto in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Tutte le attività economiche e produttive consentite, a eccezione di quelle disposte alla sospensione fino al 20 novembre 2020, potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell’8 ottobre 2020 (Allegato 9, DPCM 3 novembre 2020).