Incentivi Assunzioni

Incentivi per l’assunzione di lavoratori detenuti

La normativa prevede, per l’assunzione di detenuti con contratto di lavoro subordinato (anche part-time) con contratti non inferiori ai 30 giorni, la possibilità di usufruire di uno sgravio contributivo e di un credito d’imposta fiscale.

Chi lo può richiedere? Possono richiedere l’incentivo le imprese pubbliche e private e cooperative sociali che hanno stipulato un’apposita convenzione con la Direzione dell’istituto penitenziario ove sono ristretti i destinatari. A chi è rivolto:

L’incentivo riguarda i detenuti o internati negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. In cosa consiste:

  • Credito di imposta mensile di 520 euro in caso di assunzione di lavoratori detenuti o internatie e di 300 euro in caso di assunzione di lavoratori in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati semiliberi,
  • Sgravio contributivo del 95% dell’aliquota complessiva per l’assicurazione previdenziale ed assistenziale

Quali tipologie di contratto soddisfano i requisiti:

  • Assunzioni con contratto di lavoro subordinato (anche part time) per non meno di 30 giorni 

Assunzioni agevolate per i giovani genitori

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto e prorogato molteplici misure per favorire l’occupazione di diverse categorie di lavoratori. Tra questi troviamo gli incentivi per le assunzioni agevolate per i giovani genitori. Questo incentivo è cumulabile ad altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

Chi lo può richiedere? Tutti i datori di lavoro, anche per le cooperative per i soci lavoratori. A chi è rivolta:

  • Giovani genitori di età non superiore a 35 anni con figli minori legittimi, naturali o adottivi ovvero affidatari di minori e iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori.Quali sono gli incentivi

L’incentivo è pari a 5.000 euro da utilizzare in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.Ogni azienda può avere al massimo 5 assunzioni/trasformazioni. Le tipologie di contratto che soddisfano i requisiti per l’agevolazione:

  • Contratto a tempo indeterminato, anche part time
  • Trasformazioni da contratto a termine a tempo indeterminato

Incentivo per le assunzioni di percettori di NASPI


La legge n. 92 del 2012, come modificata dal D.lgs 150/2015, dispone un contributo per il datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono della NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego).Chi la può richiedere? Tutti i datori di lavoro privati.

A chi è rivolta? Il contributo riguarda i lavoratori che fruiscono della NASPI, compresi i soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita. Al datore di lavoro viene concessa, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Quali tipologie di contratto soddisfano i requisiti per l’esonero?

  • Assunzione a tempo pieno e indeterminato (no part time)
  • Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine (no part time)

Assunzione e stabilizzazione dei giovani a tempo indeterminato

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto e prorogato molteplici misure per favorire l’occupazione di diverse categorie di lavoratori. Tra questi anche l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani o per trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2018. L’agevolazione è normata dalla legge n. 205/2017, n. 160/2019 e n. 178/2020.Chi la può richiedere:

  • Tutti i datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.A chi è rivolta

L’agevolazione riguarda i giovani di età compresa tra 16 e 35 anni (non compiuti) assunti nel 2018, 2019 e 2020, e ai giovani di età compresa tra 16 e 30 anni (non compiuti) assunti dal 2021 che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo consiste nell’esonero del 50% dai contributi dovuti all’Inps (esclusi premi Inail) per 36 mesi per un massimo di 3.000 euro annui e 250 mensili. Per apprendisti 3.000 euro per 12 mesi. 

Con la legge 178/2020 le nuove assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 beneficeranno di un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Quali tipologie di contratto soddisfano i requisiti per l’esonero:

  • Assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, a tempo pieno o part time (anche somministrazione) di un giovane che non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato
  • Prosecuzione di un apprendistato in rapporto a tempo indeterminato pieno o part time
  • Conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 
  • Assunzione di socio di cooperativa con lavoro subordinato
  • Assunzione di lavoratore con requisiti già titolare di un precedente contratto con esonero, per il periodo residuo, senza limiti di età.