Congedo Parentale

Con D.L. 13 marzo 2021, n. 30 vengono introdotte le misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Il decreto è in vigore dal 13 marzo 2021.

A fronte dell’introduzione della sola didattica a distanza per tutte le scuole, il Decreto Legge 30/2021 ha esteso la disciplina dei congedi per i genitori prevedendo alternativamente:

  • la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione o dell’infezione o della quarantena del figlio.
  • l’utilizzo di un congedo retribuito con una indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa. Tale congedo è utilizzabile:
    • ove non sia possibile utilizzare lo smart working;
    • da genitori con figli conviventi minori di anni 14, alternativamente all’altro genitore;
    • la durata del congedo dovrà corrispondere in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza (o all’eventuale quarantena / infezione)
    • Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, legati alla didattica a distanza del figlio o alla loro quarantena, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, hanno diritto ad assentarsi alternativamente senza corresponsione di retribuzione o indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.