Decreto Sostegni: le novità fiscali

Contributo a fondo perduto (articolo 1, commi 1-9)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; fra i beneficiari rientrano gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione indicata.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 Euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 Euro ma non superiori a 400.000 Euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 Euro ma non superiori a 1 milione di Euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di Euro;
  • nessun contributo, se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 10 milioni di Euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 Euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta (in alternativa all’erogazione).

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

I dati per accedere ai nuovi contributi dovranno essere autocertificati compilando il modello approvato con Provvedimento del 23.03.2021 dall’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo, saranno potenziati i controlli preventivi antifrode.

Il contributo non è rilevante fiscalmente ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.


Altri contributi a fondo perduto (articolo 1, comma 11)

Il comma 11 dell’articolo 1 del Decreto:

  • dispone l’abrogazione  dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
  • modifica l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche, i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

Rinvio della precompilata IVA (articolo 1, comma 10)

Viene differito al 1 luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate.

Le bozze della dichiarazione annuale IVA saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2022.


Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione (articolo 4, comma 1, lett. a)

Il Decreto estende al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

Di conseguenza, come previsto dalla norma originaria (articolo 68, D.L. 18/2020) i versamenti oggetto di sospensione – scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 – devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2021 (mese successivo al nuovo termine del periodo di sospensione).


Rottamazione ter e “saldo e stralcio” (articolo 4, comma 1, lett. b, c, d)

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza il 28.02.21, il 31.03.21, il 31.05.21 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

Vengono di conseguenza disposti:

  • lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’Agente della Riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021;
  • la proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione durante tale periodo.

Si segnala che viene altresì differito, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, etc.


Annullamento dei carichi (articolo 4, comma 4)

Sono “automaticamente” annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro risultanti, alla data del 23 marzo 2021, da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.


Definizione agevolata degli avvisi bonari non spediti (articolo 5, commi 1-11)

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. 

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità (si tratta delle comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate, per il periodo d’imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato, per effetto della sospensione disposta dal D.L. n. 34/2020, e, per il periodo d’imposta 2018, dovrà elaborare entro il 31 dicembre 2021).

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati delle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume di affari/ricavi/compensi ed invia la proposta di definizione:

  • in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.


Sospensione della compensazione fra crediti d’imposta e debito iscritto a ruolo (articolo 5, comma 12, lett. a)

Coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, la norma proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.


Conservazione digitale dei documenti tributari (articolo 5, comma 16)

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria COVID, il processo di conservazione dei documenti informatici (incluse le fatture elettroniche), ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (anzichè 3 mesi).

In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10.06.2021 (ossia nei 6 mesi, anziché 3 mesi, successivi alla citata scadenza del 10.12.2020).


Dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 5, commi 19-22)

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali e, nel contempo, di permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021. In particolare:

  • il termine per l’invio da parte dei sostituti delle CU viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021;
  • è spostato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Riduzione canone RAI (articolo 6, comma 6)

La disposizione prevede la riduzione per l’anno 2021 del canone RAI nella misura del 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. È previsto un credito d’imposta, non rilevante ai fini fiscali, nei casi in cui il versamento sia già stato effettuato anteriormente alla data del 23 marzo 2021.


Fondo di sostegno per varie attività colpite dall’emergenza (articolo 26)

E’ prevista l’istituzione di un fondo di 200 milioni di Euro per l’anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19, incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Si attende l’emanazione di un apposito Decreto attuativo.


Ulteriori disposizioni di proroga – Canone di occupazione (articolo 30)

La disposizione proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio, occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID, vengono prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di “misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili”.