L’Inps, con la circolare n.58 del 14/04/2021, ha approfondito i vari aspetti del cosiddetto “Bonus Baby-sitting”.
È stato chiarito che, ai fini del diritto al bonus, ci si deve trovare, nel periodo 1/1/2021 – 30/6/2021, in almeno uno dei seguenti tre casi:
- sospensione didattica in presenza;
- infezione da Covid-19 figlia/figlio;
- quarantena figlia/figlio.
I genitori di figli conviventi minori di 14 anni possono fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino ad un massimo di 100 euro settimanali.
Il beneficio è riconosciuto anche in caso di adozione, affido o disabilità grave dei minori di 14 anni. In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello della domanda dovrà essere indicata (codice meccanografico della scuola, nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia della scuola, classe frequentata).
Si ricorda che il bonus è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps, lavoratori dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico, settore sanitario pubblico e privato.
Per tutte le tipologie di lavoratori autonomi si precisa che non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nel caso di contemporanea iscrizione sia alla gestione separata e alle altre gestioni autonome, il beneficio viene riconosciuto a queste ultime categorie.
Per i giorni in cui un genitore svolge lavoro agile o fruisce del congedo Covid, o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può usufruire né del congedo, né del bonus baby-sitting.
In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie, congedo parentale di entrambi i genitori. All’atto della domanda l’assenza di cause ostative dovrà essere autocertificata dal genitore richiedente ed anche in riferimento all’altro genitore.
Il bonus è erogato mediante il Libretto Famiglia, registrando sulla piattaforma delle prestazioni occasionali sia il genitore beneficiario utilizzatore sia il prestatore.
Ai soli fini del bonus baby-sitting è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado. Anche in questo caso si richiede una autocertificazione. Resta preclusa la possibilità di registrazione come prestatore occasionale ai pensionati “quota 100” e ai pensionati precoci.