ll congedo Covid è indennizzato al 50% della retribuzione e consente l’assenza dal lavoro ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per:
- figli conviventi minori di anni 14.
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età
che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo è rivolto anche ai genitori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
Si ricorda che i periodi di congedo COVID 2021 sono Coperti da contribuzione figurativa
Requisiti per la fruizione del congedo COVID per figli senza disabilità
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
Durata del congedo COVID
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di :
- malattia dei figli per SARS Covid-19,
- quarantena dei figli da contatto,
- sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,
ricadenti nell’arco temporale compreso
- tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma,
- e il 30 giugno 2021.
Utilizzo del congedo COVID 2021 prima della domanda
Visto il protrarsi della non disponibilità della piattaforma informatica per le domande l’INPS ha precisato che è possibile utilizzare i congedi semplicemente facendo domanda al datore di lavoro e regolarizzando successivamente con l’apposita domanda retroattiva non appena la procedura sarà disponibile.La domanda potrà quindi :
- riguardare periodi precedenti ma sempre a partire dal 13 marzo 2021 e corrispondenti ai periodi di chiusura , quarantena o malattia, elencati sopra oppure
- per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale ordinario già fruiti a partire dal 1° gennaio 2021
Le istruzioni specifiche per le domande saranno fornite dall’INPS a breve. .
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.