L’emendamento approvato nel DL SOSTEGNI sulla TARI è un pasticcio che complica la vita alle imprese. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22-3-2021 il Decreto Legge n. 41 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Il Decreto prevede, tra le altre misure, un rinvio al 30 giugno 2021 della scadenza entro la quale i Comuni dovranno definire la tariffa sui rifiuti (TARI).
Il rinvio servirà ai Comuni per recepire le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 e per adeguare i propri regolamenti in merito.
Per le utenze non domestiche rimane possibile avvalersi di soggetti privati autorizzati per il recupero dei propri rifiuti urbani. In tal caso sarà sempre possibile scalare dalla tassa sui rifiuti dovuta la quota parte relativa alla quantità di rifiuti avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico.
Si segnala che sempre nel D.L. 41/2021 al comma 5 dell’art. 30 è stata inserita la scadenza fissata al 31 maggio di ogni anno per la comunicazione da parte delle imprese della scelta di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti classificati per tipologia e similarità come urbani (Allegato L-Quater del D.Lgs. 116/2020), da inviare al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.
Su quest’ultimo punto Confartigianato è intenzionata a chiedere lo stralcio in fase di conversione in legge del D.L. in questione, poiché nel D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, non è menzionata tale misura.
L’obiettivo era di concedere più tempo a imprese e Comuni per adeguarsi alla nuova disciplina sui rifiuti urbani ed ai relativi impatti sulla TARI, ma quanto è stato approvato con l’emendamento 30.64 al Decreto Sostegni – modificato in sede di approvazione rispetto al testo iniziale – è un pasticcio e non rappresenta una soluzione, almeno per le imprese.
È quanto sottolineano in un comunicato Confartigianato, CNA e Casartigiani, rilevando che si chiede alle imprese di comunicare entro il 31 maggio prossimo quali rifiuti urbani l’impresa intenda conferire al di fuori del servizio pubblico, sfruttando un’opportunità prevista dal D.lgs 116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti“, ai fini della conseguente applicazione o meno della TARI a partire dal 2022.
Con otto mesi di anticipo, in un contesto di estrema incertezza, e considerando che i Comuni non hanno ancora adeguato i propri regolamenti e tariffe alle nuove regole, è impensabile che le imprese abbiano gli elementi per effettuare la scelta più funzionale alle proprie esigenze e, di conseguenza, darne comunicazione al Comune.
Anche per gli anni successivi, inoltre, la norma approvata concede solo un mese ulteriore per tale scelta, che dovrà essere fatta entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’anno successivo.
Ancora più incomprensibile è non intervenire sulla previsione che vincolerebbe per cinque anni la scelta dell’impresa, orientamento che è stato contestato anche dall’autorità Antitrust con una segnalazione inviata al Governo.
Le Confederazioni dell’artigianato auspicavano un intervento diverso in sede di conversione del Decreto sostegni, che potesse abrogare il riferimento ai cinque anni, peraltro giustamente ritenuto indicativo e non vincolante da una recente interpretazione del Ministero della Transizione ecologica, e concedere tempo alle imprese almeno fino al 30 settembre, per poter comunicare la propria scelta al Comune avendo un quadro più chiaro e oggettivo della situazione, sia per il 2021 e sia per gli anni successivi.