Il tanto annunciato decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge n. 65/21 – cd “DL Anticipo Riaperture” – reca le nuove misure per la graduale ripresa della attività economiche. Il provvedimento allenta alcune delle misure di sicurezza anti-covid e anticipa il percorso temporale per la riapertura di alcune attività nelle zone gialle che era stato fissato dal DL “Riaperture”, emanato ad aprile. In sostanza viene confermata la gradualità delle riaperture, pur con una sensibile accelerazione.
Nel dettaglio le principali modifiche riguardano:
➢ Coprifuoco
Dal 19 maggio, in zona gialla, il c.d. coprifuoco inizierà alle ore 23 (anziché alle 22), dal 7 giugno sarà valido dalle ore 24 e dal 21 giugno sarà completamente abolito. Anche
durante il coprifuoco, rimangono comunque possibili gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità e salute. Il Ministro della Salute potrà stabilire orari diversi per eventi
di particolare rilevanza. Nelle zone bianche non si applica il coprifuoco.
➢ Ristorazione
Dal 1° giugno, in zona gialla, le attività di ristorazione saranno consentite, anche al chiuso, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.
➢ Mercati e centri commerciali
Dal 22 maggio, in zona gialla, tutti gli esercizi commerciali presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni
festivi e prefestivi. Si ritiene che la norma si applichi anche ai servizi alla persona, pur se non nominati espressamente.
➢ Palestre, piscine e centri benessere
In zona gialla, la riapertura delle palestre viene anticipata al 24 maggio (anziché al 1° giugno), mentre dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri termali e i
centri benessere.
➢ Eventi sportivi
In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive. Sono
previste specifiche misure anti-contagio (posti a sedere preassegnati, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, capienza massima consentita non
superiore al 25% di quella massima autorizzata, etc.).
➢ Sale giochi
Dal 1° luglio, in zona gialla, saranno consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, anche se svolte all’intero di locali adibiti ad attività differenti.
➢ Parchi divertimento e tematici
Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio.
➢ Centri culturali, centri sociali, feste e ricevimenti
Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Dal 1° luglio, invece, saranno consentite anche le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi.
➢ Corsi di formazione
Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
Il provvedimento, inoltre, modifica i criteri di valutazione per entrare nelle varie fasce di rischio ed stabilisce che la certificazione verde rilasciata a seguito del vaccino ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e che la medesima certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Con riferimento agli spostamenti dall’estero si ricorda che l’ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area
Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, senza più l’obbligo di quarantena. Rimane fermo quanto previsto dal DPCM 2 marzo con riferimento agli spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a centoventi ore dei dipendenti di imprese con sede in Italia, per i quali non è previsto né l’obbligo di tampone né di quarantena.