Il provvedimento è suddivisi in 5 Titoli:
- Sostegno alle imprese e all’economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies;
- Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19;
- Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis;
- Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies;
- Altre disposizioni urgenti, che riguardano l’attività didattica, l’università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.
Fondo perduto del Sostegni Bis
La misura si articola su tre componenti:
- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
In breve alcune delle novità di carattere fiscale
- Superbonus 110%
Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare (articolo 6-bis), viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. - Contributo a fondo perduto per le startup
Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto (Contributo fondo perduto Decreto Sostegni) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.