DAL 1° LUGLIO CAMBIANO LE REGOLE DELL’E-COMMERCE

Cambiano le regole del commercio elettronico: dal 1° luglio 2021 entrano, infatti, in vigore le nuove norme Iva contenute nella direttiva comunitaria 2455/2017, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 83/2021. Le nuove normative riguardano le vendite a distanza effettuate verso consumatori finali non residenti cioè il commercio elettronico indiretto mediante cataloghi, per corrispondenza o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore. Vengono poi introdotti dalla normativa due nuovi “sportelli unici” l’OSS (One Stop Shop) e l’IOSS (Import One Stop Shop).

Vendite a distanza di beni verso privati UE – fino al 1 luglio 2021
Per le vendite a distanza intracomunitarie nei confronti di privati o di soggetti non tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari si applica lo speciale regime di cui agli articoli 40 co. 3 e 4 e 41 co. 1 lett. B del dl 331/93 che prevede una deroga agli ordinari criteri di individuazione del luogo di imposizione.
Nello specifico, se le vendite con consegna a domicilio sono effettuate da operatori italiani nei confronti di privati, le cessioni devono scontare l’Iva nel paese dell’acquirente secondo le regole e con le aliquote vigenti, se superano una determinata soglia (100.000 euro in Italia o l’eventuale minore ammontare stabilito da altri stati).
Sotto soglia l’operazione è rilevante nello stato membro di origine a meno che il fornitore non opti per la tassazione nel paese di destino.
Nei paesi in cui tali soglie vengono superate il fornitore ha l’obbligo di identificarsi ai fini Iva in modo da addebitare e versare l’Iva di quel paese.

Vendite a distanza di beni verso privati UE – dal 1 luglio 2021
Dal 1° luglio 2021 sarà in vigore un’unica soglia annua valida in tutta l’UE e pari a 10 mila euro (soglia unica e non per singolo paese), al di sotto della quale si applica l’Iva del paese del cedente, mentre sopra si applica l’Iva del paese del committente. Al superamento dei 10 mila euro, il cedente soggetto passivo può aderire agli obblighi di versamento identificandosi ai fini Iva nel paese del committente privato oppure, in alternativa, optando per il nuovo regime speciale OSS.
Se si aderisce all’OSS è obbligatorio utilizzare tale regime per tutte le vendite a distanza effettuate in ognuno degli stati UE.

Regime OSS (One Stop Shop)
Aderendo all’OSS i soggetti passivi, non devono identificarsi nel singolo paese, ma possono addebitare l’Iva estera direttamente dalla propria partita Iva e versarla allo stato in cui ilconsumatoere è stabilito, presentando una apposita dichiarazione trimestrale.
Tale regime è ammesso: per tutti i servizi B2C che si svolgeranno negli stati membri in cui il fornitore non è stabilito; per le vendite a distanza intra Ue di merci e per determinate vendite nazionali di beni (in particolare le vendite interne di beni agevolate da interfacce elettroniche).
Coloro che si registreranno all’OSS dovranno seguire talune regole: si dovrà computare nel prezzo al pubblico l’imposta sul valore aggiunto dello stato in cui la merce viene spedita; tenere una contabilità idonea a identificare il dettaglio dell’imposta computata per ciascuno Stato di destinazione della merce e presentare una speciale dichiarazione telematica trimestrale all’Agenzia delle Entrate con la procedura “OSS”, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, ed eseguire il relativo versamento.
L’Iva estera deve essere versata per intero e non può essere compensata con l’Iva italiana detraibile.

Regime IOSS (Import One Stop Shop)
Dal 1° luglio 2021 è abolita l’esenzione Iva per le importazioni di beni di basso valore (in base alla normativa attuale gli stati membri esentano dall’Iva le importazioni di beni di basso valore – in Italia la franchigia è pari a 22 euro) e contestualmente viene introdotto un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di merci importate di valore non superiore a 150 euro definito come Import One Stop Shop (IOSS). Questo regime, definito anche “regime di importazione”, consente ai fornitori che vendono merci spedite o trasportate da un paese terzo a clienti UE, di riscuotere l’Iva sulle vendite a distanza di merci importate di basso valore direttamente dal cliente e di dichiarare l’Iva tramite l’Import One Stop Shop (IOSS). Pertanto, se si utilizza il regime IOSS, l’importazione di merci di basso valore nell’UE è esente. L’Iva viene invece pagata dal cliente come parte del prezzo di acquisto. Per utilizzare IOSS devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni: le merci sono spedite/trasportate da un territorio extra Ue nel momento in cui sono vendute; le merci sono trasferite in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro; le merci sono trasportate o spedite dal fornitore o per suo conto, anche nel caso in cui il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto delle merci da un paese terzo o in un territorio terzo, a un cliente o a qualsiasi altra persona avente diritto in uno stato membro, e le merci non sono soggette alle accise armonizzate dell’Ue. Sotto il profilo soggettivo il regime IOSS può essere usufruito dai seguenti soggetti: i fornitori stabiliti nell’UE che vendono i beni sopra descritti a un cliente nell’UE (solitamente tramite negozi on-line); i fornitori non stabiliti nell’UE che vendono i beni a un cliente nell’UE; le interfacce elettroniche stabilite nell’UE che facilitano le vendite a distanza di merci importate di modico valore per i fornitori sottostanti; le interfacce elettroniche non stabilite nell’Ue che facilitano le vendite a distanza di prodotti importati di modico valore per i fornitori.