Ulteriore proroga dei versamenti al 15 settembre per i contribuenti “Isa”

Con il D.P.C.M. 28.6.2021 era stata disposta la proroga del ter­mine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

  • dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

In sede di conversione in legge del D.L. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), è stata disposta l’ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Stante la formulazione della norma (la cui approvazione definitiva avverrà nei prossimi giorni), non sembra pos­si­bile un ulteriore differimento di 30 giorni (fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro.

Analogamente al precedente D.P.C.M. 28.6.2021, possono beneficiare dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i con­tribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.