Con il D.P.C.M. 28.6.2021 era stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:
- dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
In sede di conversione in legge del D.L. 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), è stata disposta l’ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.
Stante la formulazione della norma (la cui approvazione definitiva avverrà nei prossimi giorni), non sembra possibile un ulteriore differimento di 30 giorni (fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro.
Analogamente al precedente D.P.C.M. 28.6.2021, possono beneficiare dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.