AUTOTRASPORTI: Proroghe Validità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea del regolamento UE n. 2021/267 che dispone l’ulteriore proroga, causa Covid, della scadenza di ogni patente e CQC, nonché dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica delle carte di qualificazione del conducente (proroghe regolarmente recepite dal governo italiano), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è tempestivamente intervenuto con la circolare n. 7203 del 1° marzo 2021 per coordinare le nuove scadenze con la normativa nazionale definita, in base alla più recenti modificazioni, dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, che ha convertito con modifiche il Dl n. 125/2020, e dal successivo decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che tra le altre cose ha prorogato lo stato d’emergenza al 30 aprile 2021. Pertanto nei successivi paragrafi trovate tutti i termini di scadenza delle patenti e degli altri documenti abilitativi alla guida aggiornati all’ultima circolare del MIMS.

PATENTE E PROROGA COVID AL 2021: NUOVE SCADENZE

Quindi, ricapitolando: per la disciplina della proroga al 2021 delle patenti di guida (di qualunque tipologia) è stato necessario coordinare le norme nazionali con il nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, che sull’intero territorio UE/SEE ha esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Pertanto, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);

– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Tuttavia per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020: proroga al 29 luglio 2021;

– scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Esempio: con una patente rilasciata in Italia e scaduta il 30 giugno 2020, si può circolare nel nostro Paese fino al 29 luglio 2021, ma negli altri Paesi UE solo fino al 1° luglio 2021.

Ricordiamo che alcuni Stati membri dell’UE (Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna) hanno deciso di non adottare le proroghe del precedente Regolamento 2020/698, o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti. La stessa facoltà può essere esercitata anche per le proroghe del nuovo Regolamento 2021/267 (seguiranno aggiornamenti).

Importante: la validità come documento di riconoscimento delle delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

TERMINI PER SOTTOPORSI ALL’ESAME DI REVISIONE

Si rammenta che sono stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

PROROGA COVID AL 2021: ESAMI E FOGLIO ROSA

Il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria della patente, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (così come disposto dall’art. 12 comma 6, del Dl n. 183 del 31 dicembre 2020).

Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che al momento è fissata al 30 aprile 2021. Di conseguenza la validità dei fogli rosa è per adesso estesa al 29 luglio 2021, al netto di una possibile ulteriore estensione dello stato di emergenza oltre la data del 30 aprile 2021.

Inoltre ai fini del computo dei termini di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Pertanto i candidati che ne hanno titolo, il cui ‘foglio rosa’ è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 (prorogato al 29 luglio 2021), hanno, a decorrere dal 30 luglio 2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

PROROGA COVID AL 2021: CQC E CAP

Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).

In particolare, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:

– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);

– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Tuttavia per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:

– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020: proroga al 29 luglio 2021;

– scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 luglio 2021.

Per tutte le altre proroghe Covid che riguardano CQC, CAP e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) vi rimandiamo alla circolare del MIT n. 7203 del 1° marzo 2021.

PROROGA COVID AL 2021: ATTESTAZIONI SANITARIE

certificati medici rilasciati per essere allegati ad una domanda di conseguimento della patente, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021.

Anche i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021.

Il capitolo sulle attestazioni sanitarie della circolare n. 2143/2021 del MIT contiene anche informazioni sugli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, e ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, che potete leggere direttamente sulla circolare.