BONUS CENTRI ESTIVI

Con messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla richiesta del bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia previsto dall’articolo 2/6° comma del DL n. 30/2021, convertito con L. 61/2021.

DESTINATARI e IMPORTO

Il beneficio, di importo massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, spetta ai genitori di figli conviventi minori di anni 14 o disabili a prescindere dall’età, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

– iscritti alla Gestione Separata

– autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, commercianti

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al bonus baby-sitting e, a differenza di quest’ultimo, è concesso a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Il beneficio può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori purché nelle stesse giornate della settimana prescelta, l’altro genitore:

·         non svolga attività lavorativa in modalità agile;

·         non svolga alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;

·         non fruisca del congedo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 30/2021.

Il beneficio è, inoltre, incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.

DOMANDA

 La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata, attraverso i canali telematici INPS entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione ai centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc. Inoltre servirà indicare il codice fiscale o la PIVA del centro) ed occorre indicare i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato dal richiedente.

Questa prestazione è soggetta ad un limite di spesa da parte dello Stato.