Nel vademecum il Consiglio Nazionale del Notariato precisa che il beneficio è rivolto, in modo esclusivo, a coloro che non hanno compiuto i 36 anni di età. Il punto di riferimento è l’anno in cui si rogita. Quindi se si rogita nell’anno 2021 , il beneficiario, in quell’anno, deve avere 35 anni di età. Sempre nella giuda il Notariato precisa i destinatari del bonus devono avere un ISEE che non superi il limite dei 40.000 euro annui.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate verifichi la mancanza dei requisiti richiesti per accedere all’agevolazione (età, ISEE, periodo di validità delle agevolazioni) dovranno essere versate le imposte dovute, l’importo da pagare sarà più alto perché maggiorato da sanzioni e interessi. L’agevolazione prima casa continua ad essere applicata perché non sono venuti meno i requisiti, per cui l’imposta di registro verrà pagata nella misura del 2%, mentre l’imposta sostitutiva sui il finanziamenti nella misura ordinaria dello 0,25%.
L’agevolazione si estende a tutti gli atti di acquisto di case (pertinenze comprese) che presentano tutte le condizioni richiesti di “prima casa”, restano fuori le abitazioni di lusso, ossia quegli immobili accatastati con categoria A1 A8 o A9. Questa regola si applica anche quando si acquista dal costruttore. In questo caso, il credito d’imposta che l’acquirente corrisponde all’IVA pagata all’impresa per l’acquisto.
Per quanto tempo è possibile usufruire delle agevolazioni? Il decreto sostegni bis stabilisce come limite per poter godere di queste agevolazioni la data di entrata in vigore del decreto legge ovvero il 26 maggio 2021 fino al 30 giugno 2022.
Quali sono i casi in cui si decade dal beneficio? Il Notariato ha chiarito che si decade dall’agevolazione prima casa nei seguenti casi:
- falsa dichiarazione;
- vendita della casa prima che siano trascorsi 5 anni, e non si è effettuato il riacquisto entro l’anno;
- se precedentemente è stata acquistata un’altra abitazione come prima casa e non si è provveduto alla vendita entro l’anno.
Quali sono le conseguenze della decadenza dal beneficio? Nell’ipotesi in cui ricorrano uno o più’ casi di decadenza dall’agevolazione prima casa, l’imposta di registro dovrà essere versata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, inoltre verranno comminate sanzioni e applicati interessi. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Bonus prima casa giovani under 36: le novità del decreto Sostegni bis
Il Decreto sostegni bis ha previsto per gli under 36 che vogliono acquistare la loro prima casa. In specifico sono state abolite, praticamente la imposta di registro ipotecaria catastale, quando si acquista da privato, e un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto da costruttori.
Oltre a non pagare l’imposta sostitutiva sui mutui, per chi farà richiesta di un mutuo prima casa e oltre alle varie agevolazioni che vedremo dopo, è stata introdotta anche la possibilità
per gli under 36 di richiedere un mutuo con il fondo di garanzia statale pari all’ 80% della quota capitale. Questo fondo è stato istituito dalla Legge di stabilità 2014 e offre a chi ha requisiti di beneficiarne di una garanzia per l’accedere al mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire a prima casa, a condizione è avere un ISEE inferiore ai 40.000 anche se non si ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato
Bonus prima casa giovani under 36: i requisiti richiesti
Per poter accedere ai bonus fiscali, è necessario possedere tutti i requisiti richiesti per l’acquisto “prima casa”.
Primo requisito fondamentale è quello di non possedere altri immobili acquistati con il beneficio della prima casa su tutto il territorio nazionale, anche in quote con altre persone.
Inoltre sarà necessario trasferire la propria residenza nel comune dove è presente la prima casa, a meno che non si sia già residenti in quel comune o vi sia attività lavorativa.
Chiaramente l’abitazione non dovrà essere un abitazione di lusso, ossia quegli immobili accatastati con categoria A1 A8 o A9 .
Un altro requisito che bisogna possedere riguarda il limite di reddito ossia l’ISEE inferiore ai €40.000 l’anno. Questo vincolo si applica anche in caso di acquisto da parte di due persone conviventi i cui rsipespettivi ISEE siano per entrambi inferiore ai €40000.
Facciamo un esempio se una coppia che si accinge ad acquistare la prima casa, per poter avere le agevolazioni è necessario che entrambi abbiano un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Anche se la somma dei due dovesse invece superare questo limite, l’agevolazione
Se invece uno dei due avesse l’ISEE inferiore 40.000 euro e l’altro invece
dovesse superare questa soglia l’unico ad aver diritto all’agevolazione sarebbe colui che ha un ISEE inferiore ai €40000 per la sua quota parte.
Un altro limite come ben sappiamo è quello dell’età, infatti l’agevolazione si estende solo a coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, il punto di riferimento è la data di stipula dell’atto. In altre parole tutti coloro che acquistano la prima casa nel 2021, dovranno compiere 36 anni nel 2022.
Il decreto stabilisce come limite per poter godere di queste agevolazioni la data di entrata in vigore del decreto legge ovvero il 26 maggio 2021 fino al 30 giugno 2022.
Se si possiedono tutti questi requisiti richiesti, l’agevolazione alla quale si ha diritto è l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro ipotecaria e catastale se si acquista da privati, mentre, se si acquista da un costruttore, credito d’imposta relativa all’IVA versata. Vediamo insieme come possiamo recuperare questo credito di imposta.
Ci sono tre modi per recuperare il credito d’imposta a seguito del versamento dell’IVA a un’impresa per l’acquisto della prima casa:
- è possibile utilizzare questo credito per pagare le imposte di successione, quindi ipotecaria di registro e catastale per gli atti di successione o donazione in seguito all’acquisto della prima casa
- è possibile portare il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi in sostituzione del versamento dell’irpef dell’anno in cui abbiamo acquistato la prima casa.
- è possibile utilizzare il credito per compensare i versamenti a titolo di ritenuta d’acconto sui contributi previdenziali sui premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Infine, abbiamo visto che l’altra grande agevolazione e la possibilità di stipulare un mutuo acquisto prima casa con fondo garanzia dello stato all’ 80% della quota di capitale.
Possono stipulare questo mutuo i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 36 anni che abbiano un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Possono avere anche un contratto di lavoro non a tempo indeterminato. Nel caso di stipula di mutuo con fondo di garanzia al 80% con tutti i requisiti richiesti sarà possibile, non versare l’imposta sostitutiva sul mutuo.
Bonus prima casa giovani under 36: brutta sorpresa per chi vive con i genitori
Abbiamo visto che il decreto sostegni bis prevede il riconoscimento a partire dal 26 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2022, di un particolare il regime agevolato per i giovani under 36 che richiedono mutuo prima casa. La condizione per cui è riconosciuto il regime di vantaggio è che il loro ISEE non superi 40.000 euro .
Dalle prime simulazioni degli studi professionali e richieste arrivate ai centri di assistenza fiscale più di un aspirante proprietario di casa sta avendo una brutta sorpresa. Trovandosi a vivere ancora con i propri genitori risultando nel nucleo familiare di origine, l’ISEE cumula i redditi e le situazioni patrimoniali di tutti i componenti del nucleo con, in molti casi il superamento della soglia dei 40.000 euro e dunque l’impossibilità dell’acquisto prima casa con gli sgravi fiscali previsti.
Una soluzione potrebbe essere, per altro quella praticata nel caso di altre erogazioni di prestazioni agevolate in cui è richiesta una certificazione ISEE: modificare la residenza al di fuori del nucleo familiare, anche se quando si calcola l’ISEE si tiene conto di un coefficiente di abbattimento su tutti i componenti il nucleo familiare.
La disposizione del decreto sostegni bis prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà, ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà usufrutto uso o abitazione, di prime case di abitazione a favore di soggetti che non abbiano compiuto 36 anni, aventi un ISEE non superiore 40.000 euro annui .
La relazione tecnica della misura non fornisce una stima della platea beneficiari. Ma calcola una perdita di gettito pari a 86 milioni di euro su base annua.
Il requisito anagrafico deve invece intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto in questione.