Come ormai noto, è necessario comunicare al Ministero del Lavoro, in via preventiva la stipula di contratti di collaborazione occasionale. Fino ad ora tale obbligo veniva assolto tramite l’invio di una mail, ma da alcuni giorni è stata predisposta la procedura on line. Resta comunque valida, fino al 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.
Ricordiamo che e’ in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.
Per effettuare la comunicazione on line il datore di lavoro deve:
- collegarsi e registrarsi al sito: servizi.lavoro.gov.it, tramite spid di 2° livello o carta d’identità elettronica;
- Cliccare sull’Icona Lavoro Autonomo Occasionale, e successivamente selezionare Nuova comunicazione;
- Inserire tutti i dati richiesti, ovvero i dati anagrafici di entrambe le parti e i dati propri del contratto di collaborazione. La durata del rapporto è ammessa per una massimo di 30 giorni per ciascuna comunicazione e nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi entro tale periodo sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Per ogni chiarimento in merito e per conoscere modalità e dati della comunicazione potete contattare l’area amministrazione del personale: 0331. 529111