Contratto di rioccupazione ed esonero contributivo

Con Circolare n. 115 del 2 agosto 2021, l’Inps ha chiarito l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il nuovo Contratto di rioccupazione, introdotto dall’art. 41 del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”), convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021. Ne sintetizziamo i contenuti.Il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

In favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è previsto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite di 6.000 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile.

La peculiarità del contratto di rioccupazione è costituita dal progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali nell’arco dei primi sei mesi del rapporto di lavoro. Le condizioni per ottenere l’esonero contributivo

Per beneficare dell’esonero contributivo previsto dal contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve innanzitutto rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi, essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC regolare) e con le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e degli accordi e dei contratti collettivi.

Il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ad eccezione dei licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto), o a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui è assunto il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Il datore di lavoro deve restituire quanto fruito in caso di 

  • licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di 6 mesi,
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione.

Invece, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Se il lavoratore per il quale sia stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene assunto dal medesimo o da un altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per il nuovo rapporto si potrà fruire dell’esonero per i mesi residui spettanti.

L’esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Il periodo complessivo di fruizione andrà però decurtato dei 6 mesi fruiti per il contratto di rioccupazione.

Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021, l’Inps ha comunicato che, dal 15 settembre 2021, nel “Portale delle Agevolazioni” sul sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo per la richiesta dell’esonero.