L’art. 1 commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017, così come modificato dal “Decreto Crescita” n° 34 del 2019, ha stabilito che i soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in natura, sono tenuti a rendere pubbliche alcune informazioni sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno.
Quali soggetti convolti?
Oltre ad associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali sono soggetti coinvolti anche:
- Società di capitali (Srl, Spa, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (indipendentemente dal regime contabile adottato, quindi soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi e dei forfettari)
Per quali erogazioni sussiste l’obbligo?
Devono essere pubblicate tutte le somme ricevutenell’anno solare precedente (criterio di cassa 1.1 – 31.12, a prescindere dall’anno di competenza a cui si si riferiscono le somme) a titolo di:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato);
- aiuti (in denaro / natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva / retributiva / risarcitoria
erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente per un importo complessivo di almeno € 10.000,00, anche cumulativo di più elargizioni.
Per gli aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sarà sufficiente una semplice menzione senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
- le agevolazioni fiscali/previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale” ossia accessibili a tutti coloro che presentano particolari condizioni e rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta/retribuzione per un incarico e a titolo di risarcimento.
Quali informazioni pubblicare?
Le informazioni obbligatorie da indicare (in maniera chiara e comprensibile) sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto (amministrazione pubblica) erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.
Modalità di pubblicazione
Salvo per le imprese che redigono il bilancio ordinario e che assolvono l’obbligo di pubblicità attraverso l’indicazione dei contributi ricevuti in nota integrativa, le altre aziende pubblicheranno le informazioni richieste entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet, o in assenza di questo, nel sito dell’associazione di categoria di appartenenza.
Sanzioni
A decorrere dall’1.1.2020, la mancata pubblicazione comporta in capo a tutti i soggetti obbligati:
- sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
- sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Confartigianato Imprese Alto Milanese metterà a disposizione dei propri iscritti una pagina internet dedicata.
Per ogni ulteriore informazione contattare: comunicazione@confam.org