La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus IRPEF, ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati.
Il nuovo bonus IRPEF (detto anche Trattamento Integrativo della Retribuzione per i redditi fino ad € 28.000 e Ulteriore Detrazione per i redditi fino a € 40.000), è in vigore dal 1° luglio 2020 e sostituisce completamente il vecchio Bonus Renzi, che viene abrogato con la data del 30 giugno 2020.
In linea generale, la spettanza è prevista per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori dipendenti, soci di cooperative collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti) la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.
Per l’anno 2020, a decorrere dal 1 luglio, il bonus fiscale, spetta nelle seguenti misure:
- € 600,00 (€ 1.200 per l’anno 2021) se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro;
- € 480,00 aumentato del prodotto tra 120 euro e l’importo risultante dal seguente (35.000 euro – reddito complessivo)/7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di € 480,00 spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo rientrano i redditi di ogni categoria, quindi, oltre al reddito da lavoro dipendente previsto, è necessario tenere presente anche eventuali redditi da lavoro autonomo, e i redditi fondiari, compresi gli affitti soggetti a cedolare secca. Restano esclusi i redditi derivanti da abitazione principale, comprese le relative pertinenze e i premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva del 10%.
Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (datore di lavoro o committente), che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro, per procedere alla corretta erogazione del trattamento integrativo, effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e retributive applicate ai lavoratori, ma necessita di conoscere gli eventuali altri redditi percepiti dal lavoratore, che dovranno quindi essere richiesti ai dipendenti.
L’erogazione del bonus effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1701.
Potrebbe altresì verificarsi il caso in cui dal conguaglio di fine anno emerga una non spettanza, totale o parziale del Bonus: in tal caso è stabilito che qualora l’importo del bonus da rendere sia superiore ad € 60.00, il recupero potrà avvenire in 8 rate di pari importo a partire dal mese di dicembre. Infine, se la non spettanza si dovesse verificare all’atto del conguaglio effettuato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro la trattenuta avverrà in unica soluzione a prescindere dall’importo.