A seguito della modifica apportata dall’art. 18 D.L. 36/2022 (Decreto PNRR-2) all’art. 1, c. 3 D.lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori):
- rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98);
- rientranti nel regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398,
- che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00.
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a € 25.000. Qualora, nell’anno precedente, i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti in tal caso l’obbligo scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:
- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla conservazione elettronica delle fatture;
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.
In linea generale la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 1 luglio 2022 dovrà essere trasmessa:
- entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.
Per il 3° trimestre 2022, è stato previsto, per i soggetti minori, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.