E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 (Decreto Aiuti-Quater), che contiene l’aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.
La disposizione ex art 12 D.L. 176/2022 è valida solo per l’anno d’imposta 2022 e prevede:
- l’innalzamento della soglia di esenzione, che passa dall’importo base di € 258,23, poi portato con il decreto Aiuti-Bis ad € 600,00, all’attuale valore di € 3.000,00;
- l’inclusione tra i fringe benefit, delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
Ai fini della giusta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di euro 3.000 per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/2022, dispone che:
- le spese o i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, ha l’obbligo di acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di euro 3.000 complessivi ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, con le quali si attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Ciò al fine di evitare che il lavoratore possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.
- Nel caso in cui si superi il limite di esenzione di euro 3.000,00 in conseguenza della somma degli importi di tutti i fringe benefits riconosciuti al singolo lavoratore nel 2022, l’ importo erogato concorrerà interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.
- Al valore di 3000,00 € di fringe benefit esente potrà essere sommato anche il bonus di euro 200,00 (Buono carburante) ex art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022.
E’ bene comunque sottolineare che continuano a rientrare all’interno dei 3.000,00 i fringe benefit più “classici”, quali ad esempio, l’autovettura aziendale ad uso promiscuo, il PC anch’esso concesso per usi oltre che aziendali anche privati, interessi sui prestiti concessi ai dipendenti; così come rientrano anche tutte le erogazioni di beni e/o servizi rilasciati ai dipendenti (buoni spesa, assicurazioni et similia).