Di seguito un riepilogo dell’attuale quadro normativo in vigore dal 1° luglio 2021, in materia di divieto di licenziamento.
1) DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER DATORI SOGGETTI A FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO, A FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE, A CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI DAL 1° LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2021
L’art. 8, comma 10, DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni) stabilisce il divieto al licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre 2021,
– ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2).
2) DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER DATORI SOGGETTI A CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021
L’art. 40, comma 4, DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) stabilisce che ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:
– resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991;
– restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
– resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
3) NOVITÀ IN TERMINI DI LICENZIAMENTO PREVISTE DAL DL 99/2021
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO con causale COVID-19);
Divieto di licenziamento nel settore del tessile/abbigliamento/pelletteria
La norma prevede che:
a) i datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO 2007 con i codici
– 13 – Industrie tessili,
– 14 – Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia,
nonché
– 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili,
b) che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, possono presentare domanda di CIGO con causale COVID-19),
c) per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
ECCEZIONI AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Le eccezioni al divieto di licenziamento rimangono immutate rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.
Infatti, oltre a quanto espressamente previsto – nel caso del licenziamento collettivo – per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, le sospensioni e le preclusioni sopra esaminate, non si applicano nelle ipotesi di seguito indicate:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del codice civile;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è, comunque, riconosciuto il trattamento NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.