In vigore dal 15 aprile 2022 il decreto MITE che stabilisce i nuovi riferimenti per le asseverazioni di congruità delle spese – Confermate le anticipazioni
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il decreto MITE del 14 febbraio 2022
(in allegato), il cui contenuto, anticipato con News 11/2022, è rimasto confermato.
Il decreto stabilisce i costi massimi specifici agevolabili per l’asseverazione della congruità delle principali voci di spesa da efficientamento energetico ai fini:
- del super ecobonus (art. 119, c. 13, lett. a del decreto rilancio),
- nei casi di cessione e sconto in fattura, degli ecobonus ordinari (art. 121, c. 1-ter).
Inoltre, tali costi massimi saranno anche alla base delle asseverazioni previste, per determinate tipologie di intervento, dall’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020.
Per gli interventi per i quali non è prevista l’asseverazione, i costi massimi dovranno essere considerati ai fini della detrazione di cui i contribuenti potranno beneficiare.
Data di entrata in vigore del D.M.
Il decreto entra in vigore il 15 aprile 2022, cioè (come previsto dall’art. 5) dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 marzo u.s. Si applicherà, come previsto dall’art. 2, agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente al 15 aprile 2022.
Pertanto, per tutti gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo è già stata effettuata, oppure avverrà sino al 14 aprile 2022, per le asseverazioni di congruità si farà riferimento ai criteri precedenti (prezzari regioni/province, DEI o ad una ricostruzione analitica dei costi) non applicandosi il nuovo prezzario.
In assenza di titoli edilizi presentati, dal 15 aprile 2022 si applicherà il nuovo prezzario indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
Il ruolo dei costi massimi previsti per determinate tipologie di intervento
L’Allegato A (che sostituisce l’Allegato I del DM “Requisiti” del 6/8/2020) costituisce il primo limite massimo di riferimento delle spese agevolabili (non è, quindi, più residuale). Solo nel caso in cui beni ed interventi non siano ricompresi nell’Allegato A, l’asseverazione è rilasciata sulla base dei prezzari di Regioni e province, listini CCIAA, prezzari DEI (art. 3, c.4).
IVA, posa in opera e spese professionali
Si conferma che i costi massimi specifici indicati nell’Allegato sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Aggiornamento periodico
Confermato l’aggiornamento, con periodicità annuale, dei costi indicati nell’Allegato: la prima revisione sarà effettuata entro il 1° febbraio 2023.