Decreto Ristori Bis: Tutte Le Novità

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori Bis

Ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Ristori 2” che contiene ulteriori misure a sostegno delle attività produttive e dei lavoratori che a seguito del DPCM 3 novembre 2020 subiscono una totale o parziale sospensione dell’attività. Il nuovo decreto-legge fa seguito a quello del 28 ottobre 2020, detto “Decreto Ristori 1”.

Con gli interventi che abbiamo pressantemente effettuato sul Governo, recependo le tante segnalazioni che ci avete fatto dal territorio, il nuovo Decreto corregge, in parte, situazioni contraddittorie come la scelta di basarsi, per l’individuazione delle misure, sulla classificazione imposta dai codici ATECO. Grazie all’intervento al parlamento di Confartigianato le pizzerie al taglio, le rosticcerie e altri codici ATECO sono stati inseriti nel “decreto ristori 2”. Confartigianato è convinta, che sia necessario superare la logica dei singoli interventi legati a specifiche attività individuate da codici ATECO per introdurre, con un prossimo provvedimento legislativo probabilmente nella prossima legge di Bilancio, un nuovo contributo a fondo perduto. Tale nuovo contributo dovrebbe basarsi sui seguenti criteri:

– destinatari: tutti i titolari di partita IVA tenendo conto di quanto già corrisposto con i decreti “Ristori 1” e “Ristori 2”;

– calo di fatturato in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti restrittivi (non più solo aprile 2020);

– ammissione al contributo solo in presenza di un calo significativo di fatturato rispetto al corrispondente periodo del precedente periodo d’imposta.

Vediamo ora le misure di nostro maggior interesse:

Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori

L’art. 1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto, nonché un nuovo contributo a fondo perduto per alcune attività che si trovano nelle regioni zone rosse. In particolare, vengono previste 20 nuove categorie economiche rispetto a quelle già previste che possono beneficiare del contributo a fondo perduto. Si segnalano in particolare:

-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

– Attività di riprese fotografiche

– Attività delle lavanderie industriali

– Commercio al dettaglio di bomboniere

– Radiotaxi

– Corsi di danza

Sono previsti contributi, anche per le attività con sede nei centri commerciali. Per gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse o arancioni, la quota percentuale del contributo è pari al 200%.

Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 2 introduce un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone “rosse”. Tra le attività di nostro maggior interesse si segnalano:

-Servizi degli istituti di bellezza

-Servizi di cura degli animali da compagnia ad esclusione dei servizi veterinari

-Servizi di manicure e pedicure

-Attività di tatuaggio e piercing

-Altre attività di servizi per la persona

Credito d’imposta affitto

L’art. 4 prevede che i soggetti operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 del decreto nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno la sede operativa nelle zone rosse possano godere, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito d’imposta sui canoni di locazione.

Cancellazione della seconda rata IMU

L’Articolo 5 prevede la cancellazione della seconda rata IMU. L’abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

Proroga versamenti

L’art. 6 estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta. Viene differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per coloro che, indipendentemente dal calo di fatturato, esercitano:

– una delle attività individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse;

– l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.

Sospensione dei versamenti per il mese di novembre

L’art. 7 del decreto prevede un’ulteriore sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

– all’IVA;

– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;

 – alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.

Possono beneficiare della sospensione i soggetti che esercitano:

– le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

– Le attività di servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni del territorio.

– Le attività economiche individuate nell’Allegato 2 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator nelle zone rosse.

 I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;  oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

La disposizione all’art.13 riconosce, limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale, la possibilità alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, usufruendo del congedo parentale straordinario con un’indennità pari al 50% della retribuzione. La richiesta di congedo è subordinata alla sospensione della didattica in presenza, nonché all’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

L’art. 14 è relativo al bonus baby-sitting. La norma riconosce, limitatamente alle zone rosse del territorio nazionale, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il voucher non è riconosciuto nel caso in cui le prestazioni di baby-sitting siano rese dai familiari.

Potenziamento trasporto pubblico

Incremento di 30 milioni di euro in favore del fondo per il trasporto pubblico locale.