A seguito dell’emergenza in atto, gli artigiani iscritti a FSBA, ed in regola con i versamenti degli ultimi 36 mesi, potranno attingere ad uno specifico intervento (aggiuntivo rispetto a quello ordinario) messo a disposizione grazie alla bilateralità artigiana.
È quanto stabilito dalla delibera d’urgenza n. 1 del Fondo che ha recepito l’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e che prevede:
- la costituzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa, subordinato alla sottoscrizione di accordo sindacale, con validità temporale dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020;
- la possibilità di sottoscrivere accordi anche con modalità telematica e successivamente all’inizio dell’effettiva sospensione;
- l’abolizione del limite minimo di 90 giorni di anzianità aziendale per ottenere le prestazioni;
Nella giornata del 10 marzo è previsto un incontro per definire i necessari dettagli operativi.
Ricordiamo che il decreto-legge di lunedì 2 marzo ha previsto, all’art. 17, la Cassa Integrazione in deroga per le imprese sprovviste di ammortizzatori sociali (in attesa dei provvedimenti attuativi).
L’ Area Lavoro dell’associazione rimane a disposizione degli associati per i dettagli del caso.