l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti previsto al punto 1.6.1.44 dell’ADR, l’Accordo Europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada.
Si tratta di un accordo internazionale che viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE – ovvero una delle cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite).
La normativa ADR riguarda i trasporti INTERNAZIONALI. Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 potrebbero essere obbligati alla nomina del consulente.
La norma, così interpretata, potrebbe riguardare aziende che producono sia merci che rifiuti pericolosi e che esportano oltreconfine, configurate quindi come speditori in ADR. Ne consegue che la scadenza (31 dicembre 2022) della sopra citata deroga avrebbe un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall’anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.
Confartigianato, insieme alle altre organizzazioni dell’artigianato, ha preparato una nota interassociativa per chiedere urgentemente chiarimenti ai ministeri interessati (in primis Ministero Trasporti, ma anche Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in merito alle seguenti questioni:
- la definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al Cap 1.6.1.44
- l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo
- e se, al pari delle altre categorie, possa essere esentata anche la figura dello speditore contenuta nella norma, essendo a nostro parere non perfettamente identificabile nella figura dello spedizioniere come disciplinata dal Codice civile.
Senza alcuna distinzione in base alla dimensione e alla tipologia delle aziende interessate, infatti, la norma impatterebbe anche sulle imprese che dovessero effettuare anche una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.
A tal proposito, avendo Confartigianato Trasporti acquisito un parere tecnico-legale in merito, nel confronto con l’Autorità italiana preposta la Confederazione sta portando avanti una linea sindacale basata sul presupposto che, anche se lo speditore non è testualmente menzionato nelle disposizioni attuative nazionali, in attesa degli specifici provvedimenti di esenzione che dovranno essere emessi, l’esenzione prevista dal D.Lvo n.40/2000 sia applicabile anche a tutte le altre figure coinvolte nel trasporto di merci pericolose e nelle operazioni connesse, ivi compreso lo speditore.
Pertanto, l’azione confederale intrapresa tende a sollecitare il Governo italiano affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.