GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 22 luglio 2021 e ha approvato un decreto-legge, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale, ha reso obbligatorio il Green pass per numerose attività, definendone le modalità di utilizzo e ha deliberato nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

L’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass decorre dal 6 agosto, per dare il tempo necessario per uniformarsi alle nuove regole.

Ecco le principali novità contenute nel decreto.

STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale.

TIPOLOGIE GREEN PASS

A partire dall’6 agosto prossimo sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti alternativamente:

·         l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2

·         la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

·         l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Le disposizioni non si applicano ai minori di anni 12, esclusi dalla campagna vaccinale, e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO IL GREEN PASS

Il Green Pass sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (l’obbligo è escluso, quindi, per il consumo all’aperto e per il consumo al bancone nei bar al chiuso)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Pertanto, non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati, né nei bar e ristoranti all’aperto e neppure nelle piscine all’aperto.

Per il momento, nulla è stato previsto in materia di trasporto pubblicò né di rientro a scuola.

ZONE A COLORIE PASSAGGIO AD ALTRI LIVELLI

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Limiti zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.

Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 10 per cento.

Limiti zona gialla

Una Regione con incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, passa alla colorazione gialla se si verificano entrambe le condizioni:

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica superiore al 15 per cento
  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 superiore al 10 per cento.

Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verifica solo una delle due condizioni successive

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 20 per cento.

Limiti zona arancione

Una Regione è in zona arancione in presenza di un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti se si verificano entrambe le condizioni:

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 30 per cento;
  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore 20 per cento.

Limiti zona rossa

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni:

  • tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 40 per cento;
  • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore 30 per cento.

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida.

SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

FONDO DISCOTECHE

Non riaprono le discoteche né all’aperto né al chiuso, pertanto è istituito un fondo per i ristori alle imprese del settore.

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO

Verrà definito un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

COME SI SCARICA IL GREEN PASS?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione “definitiva” viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi.

Il certificato può essere scaricato dal sito www.dgc.gov.it, tramite Spid o inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email, oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale, oppure tramite le App Io e Immuni.