È stato pubblicato, sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, che estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
E’ necessario premettere che, su molti punti di cui si tratterà in seguito, sono attese disposizioni attuative da parte degli enti preposti, altresì, si attendono alcune importanti precisazioni in materia di privacy; rimane però certo che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione, lavoro autonomo) è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.
Di conseguenza, entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro dovranno definire le modalità per assicurare, che tutti i lavoratori presenti in azienda siano in possesso di green pass (ottenuto, sia tramite vaccino, sia tramite tampone molecolare, la cui validità ora è salita a 72 ore, o tampone rapido che ha validità 48 ore). I controlli saranno effettuati, tramite l’apposita applicazione messa a disposizione e approvata dal Ministero (VerificaC19), preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre potranno effettuare il controllo personalmente o delegare un incaricato all’accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni.
Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Qualora il lavoratore comunichi di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato, non percepirà quindi alcuna retribuzione, e nessun istituto contrattuale maturerà in detto periodo, fino alla presentazione del Certificato Verde (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021). E’ comunque prevista la conservazione del posto di lavoro senza alcuna conseguenza disciplinare.
Il decreto prevede già anche un sistema sanzionatorio:
- Sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass;
- Sanzione da 400 a 1.000 euro, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è prevista la possibilità di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Il campo normativo del decreto non si limita al lavoro subordinato, ma estende la portata della norma a “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”, rendendo applicabile quanto sin qui esposto anche al lavoro autonomo. Devono, in quest’ultimo caso, ancora essere chiarite le modalità di applicazione dei controlli e del regime sanzionatorio.