Dal primo settembre l’obbligo del possesso del Green Pass verrà esteso in tutta Italia anche per viaggiare su alcuni mezzi del trasporto pubblico e nell’ambito scolastico.
La previsione è contenuta nel DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Ecco cosa prevede la norma.
TRASPORTI
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (sono esclusi quindi i treni regionali);
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti. La mascherina è sempre obbligatoria.
Il Green Pass non è obbligatorio nel trasporto pubblico locale, sia nelle regioni in zona bianca sia in zona gialla. I taxi e i noleggi di auto con conducente sono considerati trasporti locali e quindi, per accedervi, il Green Pass non è richiesto.
SCUOLA
Nell’anno scolastico 2021-2022, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.
Per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, è previsto
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomi respiratori o temperatura superiore ai 37,5 °.
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
OBBLIGO PER LE ATTIVITÀ
Ricordiamo che dal 6 agosto è entrato in vigore l’obbligo del Green pass per numerose attività e sono stati deliberati i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Lo ha stabilito il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 , recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che ha anche prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.
Ecco le principali novità in vigore dal 6 agosto.
TIPOLOGIE GREEN PASS
A partire dal 6 agosto è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti alternativamente:
· l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2
· la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
· l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
CHI È ESENTE DAL GREEN PASS
Le disposizioni non si applicano ai minori di anni 12, esclusi dalla campagna vaccinale, e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
L’obbligo di mascherina non si applica ai minori di anni 6.
ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO IL GREEN PASS
Il Green Pass sarà richiesto per poter accedere alle seguenti attività:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (l’obbligo è escluso, quindi, per il consumo all’aperto, per il consumo al bancone nei bar al chiuso e anche per l’attività di asporto)
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
Pertanto, non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati, né nei bar e ristoranti all’aperto e neppure nelle piscine all’aperto.
VERIFICA GREEN PASS
La verifica dell’autenticità del Certificato può essere fatta mediante lettura con l’applicazione VerificaC19, scaricabile gratuitamente.
Precisiamo che con circolare del 10 agosto la Ministra dell’Interno Lamorgese ha confermato che la verifica del green pass è sempre obbligatoria da parte del titolare o dell’operatore dell’attività.
La verifica dell’identità del possessore del green pass tramite esibizione del documento di identità non è invece un obbligo, in quanto le norme prevedono che debba avvenire su richiesta del soggetto che effettua la verifica.
Tale verifica ha quindi valore discrezionale, ma sarà necessaria nei casi di in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (es. palese difformità di sesso o età). Ne discende che, qualora venga accertato l’utilizzo del green pass da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, la sanzione sarà applicabile solo al cliente, salvo il caso in cui siano riscontrate palesi responsabilità dell’esercente.
Vengono così accolte le richieste avanzate da Confartigianato sia a livello parlamentare, con la presentazione di alcuni emendamenti al decreto-legge Green Pass, sia al Ministero dell’Interno.
Si ricorda infine che tali verifiche dovranno comunque avvenire nel rispetto della privacy del cliente e quindi i dati personali non potranno essere raccolti, annotati, archiviati, o diffusi.
SANZIONI
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
VALIDITÀ DEL GREEN PASS
Si attendono modifiche alla durata della certificazione. Il Cts ha infatti dato parere positivo alla proroga da 9 mesi a 12 mesi della scadenza del certificato verde Covid-19, a partire dalla data della seconda dose.
COME SI SCARICA IL GREEN PASS?
La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla prima somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.
La Certificazione “definitiva” viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione.
Il certificato può essere scaricato dal sito www.dgc.gov.it, tramite SPID o inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o e-mail, oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale, oppure tramite le App Io e Immuni.
In caso di mancato arrivo di sms o email, sul sito www.dgc.gov.it è possibile recuperare in autonomia il codice authcode e poi scaricare il green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o da App Immuni.
STATO DI EMERGENZA NAZIONALE
Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale.
ZONE A COLORI E PASSAGGIO AD ALTRI LIVELLI
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Limiti zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.
Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
- tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 10 per cento.
Limiti zona gialla
Una Regione con incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, passa alla colorazione gialla se si verificano entrambe le condizioni:
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica superiore al 15 per cento
- tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 superiore al 10 per cento.
Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verifica solo una delle due condizioni successive
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
- tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 uguale o inferiore al 20 per cento.
Limiti zona arancione
Una Regione è in zona arancione in presenza di un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti se si verificano entrambe le condizioni:
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 30 per cento;
- tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore 20 per cento.
Limiti zona rossa
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni:
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 40 per cento;
- tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore 30 per cento.
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