E’ stato pubblicato sulla G.U. n.155 del 30 giugno 2021, il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, che introduce ulteriori novità in materia lavoro.
- Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati con i codici ATECO 13, 14, 15): a decorrere dal 1° luglio 2021 sono previste ulteriori 17 settimane di Cassa Integrazione Covid, quindi con procedura semplificata e senza il pagamento del contributo addizionale. Per questi settori è altresì prolungato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 ottobre 2021.
- Datori di lavoro del settore industria, non rientranti nel punto precedente: per la generalità dei casi, è possibile il ricorso alla Cassa integrazione con la procedura ordinaria, (ovvero con la presentazione della relazione tecnica e con il pagamento della prevista addizionale). Solo i datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo nel quinquennio precedente di utilizzo della cassa integrazione ordinaria, possono accedere alla Cassa Integrazione “gratuita” per un periodo massimo di 13 settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2021. Il ricorso alla Cassa integrazione preclude la possibilità di avviare procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- Cartelle di pagamento: sono stati rinviati al 31 agosto i termini di notifica per le cartelle di pagamento. La nuova scadenza prevista per le cartelle scadute dall’8 marzo 2020, è stato prorogato al 30 settembre 2021
Per maggiori informazioni contattare l’Area Lavoro 0331.529111.