Prima casa giovani: nuove agevolazioni con limite ISEE

Come anticipato dal Presidente Draghi nella presentazione del PNRR in Parlamento, il 28 aprile scorso, sono in arrivo specifiche misure agevolative per la prima casa rivolte ai giovani. Si tratta in particolare della garanzia sui  mutui casa  già prevista dalla legge 147 2013 e dell’esenzione da imposte di registro  IVA e riduzione delle spese notarili.

Questi provvedimenti trovano spazio nel decreto Sostegni bis. Nell’ultima versione approvata in Consiglio dei ministri è spuntata a sorpresa una limitazione importante ovvero il  limite di ISEE a 30mila euro per poter accedere sia alla garanzia che alla riduzione delle spese 

Vediamo di seguito le novità  in maniera più approfondita,  sia sul mutuo prima casa che sulle altre agevolazioni  riguardanti gli atti di acquisto delle prime case per giovani under 36.

Garanzia mutui prima casa 

 L’art. 63  dell’ultima  bozza diffusa del Sostegni bis  interviene ampliando una norma sul Fondo di garanzia per la prima casa già in vigore ovvero l’art 1 comma 48 lettera 3 della legge di bilancio 2014(n. 147/2013) istituita dal Governo Letta. La garanzia  dello Stato attraverso questo Fondo viene ordinariamento concessa nella misura del 50% della quota capitale,   sui finanziamenti connessi all’acquisto  e  ad   interventi  di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unita’    immobiliari,da adibire ad abitaizone principale  con priorita’ per l’accesso al credito  da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche’ dei giovani di eta’ inferiore  ai  trentacinqueanni titolari di un rapporto di lavoro atipico”.

 Con la modifica  del decreto Sostegni bis l’accesso:

  •  viene ampliato ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro  di cui siano titolari purche
  •  con ISEE  inferiore a 30mila euro .
  • La garanzia dello stato è ampliata all’80% dei finanziamenti richiesti.
  • La durata  del beneficio è prevista  fino al 30 giugno 2022,   per  far fronte all’emergenza economica causata dal COVID.

Agevolazioni imposte sugli atti di acquisto prima casa 

Nei commi successivi l’art. 63  prevede che :

  •  gli atti d’acquisto  di case  di abitazione, (ad eccezione di quelle di  lusso cat. A1-A9)  e
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

 a favore di soggetti under 36 (36 anni non compiuti nell’anno in cui si effettua l’acquisto)  con ISEE inferiore a 30mila euro godranno delle seguenti agevolazioni:

  1.  Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale
  2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. 
  3. Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta  che puo essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche . (Su questa misura non sembra  operare il limite ISEE)
  4. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative

Le agevolazioni citate si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il  30 giugno 2022.