Come anticipato dal Presidente Draghi nella presentazione del PNRR in Parlamento, il 28 aprile scorso, sono in arrivo specifiche misure agevolative per la prima casa rivolte ai giovani. Si tratta in particolare della garanzia sui mutui casa già prevista dalla legge 147 2013 e dell’esenzione da imposte di registro IVA e riduzione delle spese notarili.
Questi provvedimenti trovano spazio nel decreto Sostegni bis. Nell’ultima versione approvata in Consiglio dei ministri è spuntata a sorpresa una limitazione importante ovvero il limite di ISEE a 30mila euro per poter accedere sia alla garanzia che alla riduzione delle spese
Vediamo di seguito le novità in maniera più approfondita, sia sul mutuo prima casa che sulle altre agevolazioni riguardanti gli atti di acquisto delle prime case per giovani under 36.
Garanzia mutui prima casa
L’art. 63 dell’ultima bozza diffusa del Sostegni bis interviene ampliando una norma sul Fondo di garanzia per la prima casa già in vigore ovvero l’art 1 comma 48 lettera 3 della legge di bilancio 2014(n. 147/2013) istituita dal Governo Letta. La garanzia dello Stato attraverso questo Fondo viene ordinariamento concessa nella misura del 50% della quota capitale, sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unita’ immobiliari,da adibire ad abitaizone principale con priorita’ per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche’ dei giovani di eta’ inferiore ai trentacinqueanni titolari di un rapporto di lavoro atipico”.
Con la modifica del decreto Sostegni bis l’accesso:
- viene ampliato ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari purche
- con ISEE inferiore a 30mila euro .
- La garanzia dello stato è ampliata all’80% dei finanziamenti richiesti.
- La durata del beneficio è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID.
Agevolazioni imposte sugli atti di acquisto prima casa
Nei commi successivi l’art. 63 prevede che :
- gli atti d’acquisto di case di abitazione, (ad eccezione di quelle di lusso cat. A1-A9) e
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
a favore di soggetti under 36 (36 anni non compiuti nell’anno in cui si effettua l’acquisto) con ISEE inferiore a 30mila euro godranno delle seguenti agevolazioni:
- Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale.
- Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
- Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta che puo essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche . (Su questa misura non sembra operare il limite ISEE)
- I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative
Le agevolazioni citate si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 30 giugno 2022.