Con i provvedimenti di ieri, il Governo stabilisce che:
- viene prorogato lo “stato di emergenza” al 31 gennaio 2021; cosa si intende per stato di emergenza? Si tratta di uno strumento adottato per tutte le emergenze di rilievo nazionale che devono essere affrontate con prontezza d’intervento e fronteggiate con poteri straordinari e che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Lo stato d’emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile dei “poteri straordinari” o “speciali”. Per l’attuazione degli interventi si provvede in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- viene introdotto “l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.” (art. 5, Decreto Legge 125 del 7 ottobre 2020) Il mancato rispetto della disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.