Iscrizioni semplificate all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i RIFIUTI METALLICI
A partire dal 1 settembre 2021, le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinate a specifiche attività di recupero (operazioni di recupero R4, R11, R12, R13) potranno iscriversi nel registro istituito presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in modalità semplificata.
Tale registro era stato introdotto dall’Art. 40-ter del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/20.
Con propria delibera n. 4/2021 il Comitato dell’Albo Nazionale ha individuato le classi di iscrizione al registro, suddivise in base alle tonnellate di rifiuti annui gestiti.
Per ciascuna classe i diritti annuali di iscrizione vanno dai 150 ai 1800 euro.
L’iscrizione al registro, prevista in forma semplificata, avverrà attraverso presentazione da parte delle imprese interessate di una comunicazione alla sezione regionale dell’Albo competente territorialmente e dovrà essere rinnovata ogni 5 anni.
Le imprese già iscritte in categoria 4 e in categoria 6 saranno iscritte d’ufficio conservando i limiti quantitativi previsti dalla propria classe di iscrizione.
Adeguamento delle autorizzazioni per il TRASPORTO dei RIFIUTI EX ASSIMILATI
L’albo Nazionale Gestori Ambientali con delibera n. 7 del 28/07/2021 ha chiarito i criteri per le imprese iscritte o di nuova iscrizione per effettuare il trasporto dei rifiuti urbani (ex “assimilati”) simili ai domestici e derivanti da utenze non domestiche.
In particole le imprese iscritte (o che si iscriveranno) in cat. 2 bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, potranno trasportare i rifiuti simili ai domestici da esse prodotti purché l’attività rientri tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Le imprese iscritte (o che si iscriveranno) in cat. 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi conto terzi, potranno trasportare i rifiuti urbani simili ai domestici, purché prodotti da utenze non domestiche e non gestiti dal servizio pubblico.
Inquadramento normativo sfalci e potature
Con propria circolare del 14 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito l’inquadramento normativo relativo ai rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, anche a fronte dei numerosi dubbi e perplessità sorti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano.
Alla luce delle modifiche introdotte, in base alla normativa in vigore gli scarti della manutenzione del verde possono classificarsi come:
- Rifiuti urbani, codice CER 20.02.01, se derivanti da manutenzione del verde pubblico o da attività “fai da te” del verde privato;
- Rifiuti speciali non pericolosi, codice CER 20.02.01, se derivanti da attività di manutenzione del verde privato effettuata da una attività d’impresa; si ricorda infatti che le imprese di manutenzione del verde non sono ricomprese nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06;
- Sottoprodotti (esclusi dalla normativa rifiuti) se derivanti da attività di buone pratiche colturali e avviati ad attività di recupero energetico o cedute a imprese agricole per il riutilizzo nell’ambito delle buone pratiche colturali.
Si segnala a tal proposito che alcune multi-utility locali che gestiscono i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani non permettono più il conferimento da parte delle imprese artigiane (giardinieri) il conferimento di sfalci e potature in quanto rifiuti classificati come speciali non pericolosi. In tal caso le imprese dovranno conferire i rifiuti da manutenzione del verde presso centri privati per avviarli a recupero e/o smaltimento.
Nuove Linee Guida per la classificazione dei rifiuti
Il Ministero della Transizione Ecologica ha formalmente approvato, con Decreto n. 47 del 09/08/2021, le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” predisposte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con delibera n. 105/2021.
Le stesse sono state aggiornate per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e sono state inoltre integrate da un sotto–paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
Il documento fornisce i criteri tecnici per la procedura di classificazione dei rifiuti e sono divenute, a seguito dell’approvazione del MiTE, come giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.
In allegato è disponibile il documento: Linee guida classificazione rifiuti
Proroga stato di emergenza e validità iscrizioni
Si ricorda infine, come già segnalato in un articolo precedente, che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con propria circolare n. 9 del 29/07/2021, ha disposto l’ulteriore proroga della validità delle iscrizioni a seguito del prorogarsi dello stato di emergenza Covid-19.
L’Albo ha quindi disposto che tutte le iscrizioni di propria competenza in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 marzo 2022.
Resta fermo l’obbligo di rispettare le condizioni e i requisiti previsti per il legittimo esercizio delle attività.
In caso di variazioni (modifiche mezzi, CER, ecc.) esse dovranno essere regolarmente comunicate con apposita istanza telematica.
Le imprese possono visualizzare la nuova scadenza della propria iscrizione all’Albo all’interno dell’area riservata sul sito web dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.