Nuovo protocollo: mascherine non obbligatorie ma fortemente raccomandate

Il Protocollo, anche su nostra espressa richiesta, ribadisce il fondamentale principio che il virus SARS-COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale adottare misure uguali per tutta la popolazione. In estrema sintesi, il Protocollo si presenta decisamente “depurato”, rispetto alla precedente versione vigente fino al 30 giugno, delle parti ritenute superate o comunque di quelle non più attuate, costituendo così uno strumento di più agile consultazione ed essenziale nei suoi contenuti prevenzionistici.


Restano in vigore alcune misure di prevenzione di carattere generale quali, ad esempio, quelle sulle informazioni ai lavoratori; sulla possibilità, in ingresso nei luoghi di lavoro, di misurare la temperatura corporea con conseguente divieto di accesso in azienda in caso di temperatura superiore ai 37.5°; sulla necessità di mettere a disposizione i mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. Entrando nel “cuore” del nuovo Protocollo, e cioè nella parte relativa all’uso delle mascherine facciali – punto 6 (che nel precedente Protocollo del 6 aprile 2021 era obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro privati, all’aperto e al chiuso), viene stabilita la cessazione dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine, che resta vigente solo nei settori nei quali è espressamente previsto dalla vigente disciplina legale.

Viene altresì affermato che l’uso delle mascherine facciali FFP2 (non, quindi, delle mascherine chirurgiche) resta un presidio importante – ancorché non obbligatorio – ai fini della prevenzione del contagio in contesti di lavoro caratterizzati da ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro. Per questo motivo il datore di lavoro dovrà assicurare la messa a disposizione ai lavoratori delle mascherine facciali del tipo FFP2. Il datore di lavoro potrà, infine, disporre l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per particolari gruppi di lavoratori, sulla base delle indicazioni del medico competente o del RSPP, ove da tale fondamentale valutazione emerga che in relazione ai contesti lavorativi sopra richiamati, non può essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i lavoratori.

Analoghe misure dovranno essere prese in favore dei lavoratori cosiddetti fragili, così come individuati dal medico competente, cioè di quei prestatori di lavoro potenzialmente più esposti alle conseguenze del contagio per condizioni di salute proprie. Le Parti sociali hanno inoltre espresso l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale. Il nuovo Protocollo, in vigore dal 1° luglio 2022, sarà oggetto di una verifica entro il 31 ottobre 2022.

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