Le principali novità del D.Lgs. 116/2020 di modifica del D.Lgs 152/2006 che recepisce la direttiva europea sui rifiuti UE 2018/851
Informiamo le imprese associate che è entrato in vigore il 26 settembre 2020 il decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando alcune regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Per quanto riguarda in particolare la tracciabilità dei rifiuti, in fase di elaborazione del testo sono state accolte molte richieste avanzate dalla Confartigianato per ridurre l’impatto delle nuove regole sulle aziende che producono e gestiscono rifiuti.
Verso l’econonia circolare: è il principale obiettivo su cui si basa il Decreto 116/2020 di recepimento della Direttiva Europea n. 851, che punta alla riduzione dell’impatto ambientale. Viene infatti definito il “Regime di responsabilità estesa del produttore del bene”: misure volte ad assicurare che ai produttori di beni, spetti la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il bene diventa rifiuto, dove per “produttore del bene” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa beni sul territorio nazionale. Qui di seguito le principali novità previste, molte delle quali soggette a futuri decreti attuativi ancora da emanare. Registro cronologico di carico e scarico Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis (RENTRI), l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Viene modificato invece l’obbligo di conservazione, che passa dai cinque ai tre anni. Trasporto dei rifiuti e Formulario È stata definita la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro) da cinque a tre anni. Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT (il nostro consiglio è di continuare ad utilizzare il FIR in quanto già predisposto per indicare tutte le informazioni necessarie) RIMANE SEMPRE OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO RIFIUTI. Rifiuti Urbani Dal 1° gennaio 2021 una nuova categoria di rifiuti: quelli “indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti” rispetto a quella domestica, saranno classificati rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero tramite recuperatori o smaltitori privati. Come noto infatti, il Decreto 116/2020 sancisce tra gli altri aspetti, anche la revisione della definizione di rifiuto urbano: essa è stata estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da alcune tipologie di utenze non domestiche. Ne consegue che molti rifiuti, da speciali diventeranno urbani se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e quando rispettino i requisiti previsti dagli allegati L-quater e L-quinques Rimane comunque facoltà dell’impresa che produce rifiuti destinati al recupero, conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, ottenendo – dietro presentazione delle copie dei formulari di identificazione – uno sgravio sulla parte della TARI commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti. Tali aziende effettuano la scelta di servirsi del servizio pubblico o di un gestore privato per un periodo non inferiore a 5 anni: su richiesta dell’azienda, il gestore del servizio pubblico può riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Gli impatti economico/organizzativi di questo nuovo sistema sui soggetti coinvolti è ancora da definire: alle Aziende serve capire quanto inciderà sui loro bilanci, i gestori di rifiuti devono comprendere se la propria platea di utenti si allargherà o meno ed i Comuni, dopo avere perso il potere di assimilazione devono ricalibrare i regolamenti in essere (tenendo conto delle indicazioni di ARERA). In sostanza, nell’attesa di comprendere le modalità con le quali Comuni ed Enti Gestori affronteranno questa nuova fase, prosegue il proficuo dialogo avviato da Confartigianato con tutte le istituzioni coinvolte. Ulteriori modifiche introdotte dal Decreto È stato aggiornato l’elenco europeo dei codici CER introducendo alcuni nuovi codici . “Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti. Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD. NOVITA’ – Sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti Verrà istituito il nuovo sistema di tracciabilità RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) Soggetti esonerati dall’iscrizione al RENTRI: imprenditori agricoli con volume d’affari < 8000 euro/anno, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese che producono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti (attendiamo la definizione di dipendente nei prossimi decreti attuativi). Tutte le regole di funzionamento del RENTRI saranno definite da futuri decreti attuativi. NOVITA’ – VEICOLI FUORI USO (Decreto 119/2020) Nel caso in cui il cliente intenda acquistare un altro veicolo (anche usato) può consegnare il veicolo destinato alla demolizione al concessionario che ha la facoltà di accettarne la consegna rilasciando il certificato di rottamazione. In caso di accettazione, il VFU sarà consegnato ad un centro di raccolta convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri raccolta convenzionati tramite la verifica del MUD e ove disponibile, delle Certificazioni ambientali (ISO 9001, 14001 o equivalenti sottoposti ad audit e relativi a monitoraggio ambientale interno). i concessionari o titolari succursale o automercato devono gestire il veicolo seguendo la normativa sul deposito temporaneo che può durare per un massimo 30 giorni. I rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Il deposito può avvenire anche in aree scoperte e pavimentate nel caso esclusivo di veicoli senza fuoriuscite di liquidi e gas le cui componenti destinate alla successiva messa in sicurezza siano integre. Numerosi sono i punti come si puo notare, che ancora necessitano di ulteriori approfondimenti e interventi legislativi attuativi, che non mancheremo di monitorare e contribuire a semplificare e chiarire. Per ulteriori informazioni il riferimento è l’Ufficio Ambiente |