Consentita la quarta cessione dei crediti fiscali, ma soltanto se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti e prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura. Sono alcune delle attese novità fiscali introdotte durante l’esame parlamentare del Dl 17/2022 (AS. 2588), cd. “Decreto Bollette”, approvato in via definitiva oggi dall’Aula del Senato.
Nel dettaglio, per quanto concerne i bonus edilizi, con l’articolo 29-bis cambia, ancora la disciplina delle agevolazioni fruite optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione fiscale non sfruttata direttamente nella dichiarazione dei redditi (articolo 121, Dl 34/2020). In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), sarà possibile anche una quarta e ultima cessione. In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, vale a dire un suo correntista.
Un’altra novità è contenuta all’articolo 29-ter e riguarda l’ulteriore slittamento, per l’anno 2022, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito. La proroga è esclusivamente per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: potranno inviare le opzioni fino al 15 ottobre 2022. Nulla cambia, invece, per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022), rispetto all’ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022).
Sempre in materia di cessione del credito, la Camera ha approvato il 20 aprile, nel corso della discussione del Documento di economia e finanza 2022 (DEF), una risoluzione (n. 6-00221) che impegna il Governo a consentire la cessione del credito anche a favore di enti diversi da banche e assicurazioni non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima. La risoluzione approvata impegna il Governo anche a prorogare il termine del Superbonus 110 attualmente previsto dal comma 28, lettera e), dell’articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari (al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo), specificando che la percentuale del 30 per cento dell’intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento, valutando la possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità.